Il Giudice di Pace dà ragione alla Polizia Locale, valida la contravvenzione a una bici elettrica

Il Magistrato ha respinto il ricorso avverso a due verbali dell’ottobre scorso e dato ragione agli agenti di “Viale Rossini” che avevano elevato la multa.

Spesso vengono usate in maniera impropria, senza alcun accorgimento. Certo, in materia non è che sia stata fatta la doverosa chiarezza, forse anche da parte delle case produttrici, ma sta di fatto che prima di acquistare una bici elettrica a pedalata assistita sarebbe informarsi e leggere con attenzione il Codice della Strada per non incappare in sanzioni da parte delle Forze dell’Ordine.

Con sentenza n. 308/19 del 18 gennaio scorso il Giudice di Pace di Lecce ha respinto il ricorso e dato ragione alla Polizia Locale.

Motivo del contendere due verbali di accertamento del 21 ottobre 2017, con cui due agenti del Comando di Viale Rossini, hanno contestato la violazione degli artt. 193 e 97 del codice della strada al conducente di un veicolo, nella fattispecie una “velocipede a motore elettrico”, sprovvisto di copertura assicurativa e di carta di circolazione.

A nulla è valsa la tesi del difensore del ricorrente che sosteneva si trattasse di una “bicicletta a pedalata assistita”.

Il Giudice, forte di una dettagliata scheda di descrizione tecnica e dei rilievi fotografici forniti con le controdeduzioni degli agenti, ha rigettato il ricorso e confermato i verbali.

Dirimente la presenza sul veicolo di un potenziometro acceleratore a leva, di un limitatore di potenza e di un motore autonomo e non ausiliario, tipico delle biciclette a pedalata assistita, che ne consentiva la circolazione senza propulsione muscolare.

Inoltre sulla parte frontale del velocipede, era ben visibile l’iscrizione “bicicletta elettrica”, tipologia di veicoli per i quali il Regolamento Europeo n.2013/168, entrato in vigore il 1 gennaio 2017, rende obbligatoria l’omologazione e l’immatricolazione, perché del tutto assimilabili alla categoria dei ciclomotori.



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