Di A.C.
Ottiene la restituzione del suo vasto patrimonio librario il professor Luigi Tondo, ex Sovrintendente dei Beni Archeologici di Taranto, Brindisi e Lecce. Il giudice Francesco Leo del Tribunale Civile di Lecce ha accolto il ricorso presentato dal suo legale, l’avvocato Ivan Zeppola.
Dalla donazione del 2011 alla contesa giudiziaria
Nel lontano 2011, Tondo ottenne dal Comune di Cavallino il permesso di depositare la sua vasta collezione di libri antichi presso la biblioteca comunale “Sala Rizzo”. Il 2 agosto di quello stesso anno venne sottoscritta una dichiarazione con cui lo studioso donava l’intera collezione al Comune.
Successivamente, lamentando la presunta inadeguatezza dei locali, lo studioso decise di revocare la propria volontà, chiedendo l’immediata restituzione del patrimonio e dando inizio a una lunga e articolata querelle giudiziaria.
La decisione del Tribunale e la nullità dell’atto
Nella sentenza, il giudice ha stabilito che il trasferimento dei beni è nullo poiché non è stato stipulato nella forma prevista dell’atto pubblico. Al contempo, il giudice ha rigettato la richiesta di risarcimento danni, evidenziando come Tondo non abbia mai prodotto un inventario atto a dimostrare l’effettiva perdita di specifici volumi.
Nel corso del procedimento giudiziario, il Comune di Cavallino è stato difeso dall’avvocato Domenico Ennio Cioffio, mentre il professor Tondo è stato assistito dall’avvocato Ivan Zeppola.
Il commento del legale
A margine della sentenza, l’avvocato Ivan Zeppola ha dichiarato:“Questa difesa si ritiene pienamente soddisfatta della decisione dell’Autorità Giudiziaria che ha, di fatto, accertato la nullità dell’atto di donazione condannando il Comune di Cavallino alla restituzione di tutto il prezioso e innumerevole materiale librario al mio patrocinato, il Prof. Dr. Tondo.
Profonda condivisione vi è, da parte di questa difesa, per il provvedimento nella parte in cui ha totalmente rigettato tutte le richieste del Comune di Cavallino, compresa l’eccezione sollevata di intervenuto usucapione. Accoglimento a favore delle richieste di questa difesa vi è stato, inoltre, per la condanna dell’ente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.”





