La Pec è piena? Il Fisco deve ritentare la notifica

Se il concessionario sbaglia la notifica delle cartelle via Pec i contributi Inps sono illegittimi., è quanto emerge da ordinanza del Tribunale di Lecce.

Se il concessionario della riscossione sbaglia la notifica delle cartelle via Pec i contributi Inps sono illegittimi.

Ciò è quanto emerge da una recente ordinanza del Tribunale di Lecce, sezione lavoro, che ha sospeso le pretese avanzate dall’Inps e dall’Agenzia entrate riscossione (ex Equitalia) nei confronti di un imprenditore salentino (ordinanza n.49972/2018,Tribunale di Lecce – sez. lavoro).

Come sottolinea l’Avv. Matteo Sances, difensore dell’imprenditore “la pronuncia in questione risulta particolarmente interessante poiché,  oltre a esaminare la notifica a mezzo posta elettronica certificata degli atti da parte del concessionario, si focalizza anche sugli oneri successivi nel caso in cui la notifica non vada a buon fine e quindi dell’eventuale deposito degli atti presso la Camera di Commercio che rappresenta una particolarità esclusivamente legata alle notifiche via Pec”.

“In merito alla notifica degli atti via pec”, chiarisce l’Avvocato Sances, “Non basta al concessionario tentare la notifica della cartella esattoriale una sola volta, in quanto la norma prevede un secondo tentativo sempre via pec. Solo in caso di nuova mancata consegna (ad esempio perché la Pec del contribuente è piena oppure scaduta) il concessionario può inviare gli atti in Camera di Commercio. Ovviamente il mancato corretto adempimento di queste operazioni può viziare la notifica degli atti e nei casi più gravi portare anche all’annullamento delle pretese del Fisco o dell’Inps”.

Tali operazioni sono previste, infatti, dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a cui il concessionario della riscossione e il Fisco devono necessariamente fare riferimento per la notifica degli atti.

In virtù di quanto stabilito dalla predetta norma, si rinviene dunque che è possibile effettuare la notificazione a mezzo pec di avvisi e atti destinati a imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, i quali risultino dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC www.inipec.gov.it).

Se, dunque, nonostante il secondo tentativo la casella Pec continua a risultare satura ovvero l’indirizzo non attivo o invalido, il Fisco dovrà depositare telematicamente l’atto nell’area a ciò riservata sul sito InfoCamere Scpa. Successivamente, sempre l’ufficio dovrà dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto mediante lettera raccomandata.

In particolare, i contribuenti, nei confronti dei quali la notifica a mezzo posta elettronica certificata non sia andata a buon fine, potranno prendere visione dell’atto consultando il sito: https://attidepositati.infocamere.it/dece/nazionale/nazionale.html

Si ritiene, dunque, molto importante avvisare i nostri lettori in merito a tali procedure di notifica che potrebbero indubbiamente creare confusione a cittadini e aziende.