Canoni patrimoniali ricognitori e non, finalmente addio! Un sospiro di sollievo per le tasche dei leccesi

Dal 1° gennaio 2020 sono state revocate le somme dovute a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà del Comune sul bene oggetto di concessione e quelle dovute a titolo di corrispettivo per l’uso particolare del suolo pubblico.

Lo scorso 18 febbraio, il Sindaco Carlo Salvemini ha annunciato sul suo profilo Facebook di aver mantenuto la promessa fatta ai leccesi la scorsa primavera: abolire i cosiddetti canoni ricognitori e non ricognitori introdotti nel 2012, in quanto di fatto costituivano un doppione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

In particolare, il canone ricognitorio rappresenta esclusivamente la somma dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà del Comune sul bene oggetto della concessione (da qui la denominazione di “ricognitorio”), la cui definizione avviene senza relazione alcuna con i parametri del beneficio economico e delle utilità ritraibili dall’occupazione del suolo impegnato.

Il canone non ricognitorio, invece, individua la funzione di corrispettivo, svolta dal canone, quale vera e propria controprestazione per l’uso particolare del suolo pubblico.

Dunque, oltre al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, i privati cittadini, per alcune tipologie di concessioni, erano soggetti anche al pagamento del canone non ricognitorio, andando sostanzialmente a versare due tasse diverse che avevano, però, il medesimo presupposto.

Erano sottoposte a questa tipologia di canone, alcune concessioni permanenti per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di aree private sulle quali risultava costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, come le occupazioni relative all’esercizio di attività e di impresa, quali chioschi, edicole e strutture assimilabili per la vendita di giornali e riviste; chioschi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande o di articoli diversi; occupazione destinata alla vendita; elementi di arredo in genere; elementi di arredo in genere con pubblicità; impianti pubblicitari, ivi comprese le affissioni dirette ad esclusione delle preinsegne (frecce di indicazione); pensiline con pubblicità; depositi vari all’aperto su aree comunali; impianti sportivi privati a scopo di lucro su aree di proprietà comunale; aree destinate ad impianti di autolavaggio; occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili ed altre occupazioni permanenti del suolo e del sottosuolo pubblico.

Un piccolo sgravio fiscale gradito a un gran numero di esercenti di attività e di imprese locali, non sempre agevolati dai Comuni.



In questo articolo: