Lo scorso 18 febbraio, il Sindaco Carlo Salvemini ha annunciato sul suo profilo Facebook di aver mantenuto la promessa fatta ai leccesi la scorsa primavera: abolire i cosiddetti canoni ricognitori e non ricognitori introdotti nel 2012, in quanto di fatto costituivano un doppione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
In particolare, il canone ricognitorio rappresenta esclusivamente la somma dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà del Comune sul bene oggetto della concessione (da qui la denominazione di “ricognitorio”), la cui definizione avviene senza relazione alcuna con i parametri del beneficio economico e delle utilità ritraibili dall’occupazione del suolo impegnato.
Il canone non ricognitorio, invece, individua la funzione di corrispettivo, svolta dal canone, quale vera e propria controprestazione per l’uso particolare del suolo pubblico.
Dunque, oltre al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, i privati cittadini, per alcune tipologie di concessioni, erano soggetti anche al pagamento del canone non ricognitorio, andando sostanzialmente a versare due tasse diverse che avevano, però, il medesimo presupposto.
Erano sottoposte a questa tipologia di canone, alcune concessioni permanenti per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di aree private sulle quali risultava costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, come le occupazioni relative all’esercizio di attività e di impresa, quali chioschi, edicole e strutture assimilabili per la vendita di giornali e riviste; chioschi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande o di articoli diversi; occupazione destinata alla vendita; elementi di arredo in genere; elementi di arredo in genere con pubblicità; impianti pubblicitari, ivi comprese le affissioni dirette ad esclusione delle preinsegne (frecce di indicazione); pensiline con pubblicità; depositi vari all’aperto su aree comunali; impianti sportivi privati a scopo di lucro su aree di proprietà comunale; aree destinate ad impianti di autolavaggio; occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili ed altre occupazioni permanenti del suolo e del sottosuolo pubblico.
Un piccolo sgravio fiscale gradito a un gran numero di esercenti di attività e di imprese locali, non sempre agevolati dai Comuni.