Competitività, welfare aziendale e salari dignitosi. Federaziende, Failm e Federdipendenti firmano il nuovo CCNL del Settore Turismo

Minimi tabellari che rispettino i parametri del salario minimo legale pari ad € 9,00/h e welfare aziendale. Al via un nuovo CCNL nel Settore Turismo.

Si può coniugare la competitività con un salario dignitoso e il welfare aziendale? Sembra proprio di sì stando ai contenuti presenti all’interno del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore Turismo (specificatamente per Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi e Stabilimenti Balneari per le tantissime aziende associate di Federaziende) che nei giorni scorsi è stato inviato al CNEL, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, dopo la sottoscrizione effettuata dall’associazione datoriale di Federaziende, rappresentata dalla Presidente Nazionale Simona De Lumè e dal Segretario Generale Nazionale Eleno Mazzotta, dalla Failm Servizi Terziario, sindacato autonomo rappresentato dal Segretario Generale Nazionale Claudio Capodieci e dal Dirigente Nazionale Alessandro Baldari e dal sindacato Federdipendenti rappresentato dal Presidente Nazionale Simone Resinato in rappresentanza dei lavoratori.

I sottoscrittori hanno ribadito l’importanza cruciale di rafforzare la contrattazione nazionale ponendo l’attenzione su due aspetti fondamentali che, in questa particolare fase economica e storica delicata, sono strumenti che danno ossigeno per combattere un’inflazione che sta divorando la capacità reddituale dei lavoratori e delle imprese:

– minimi tabellari che rispettino i parametri del salario minimo legale pari ad € 9,00 orari;

Welfare Aziendale.

Uno degli elementi centrali di questo nuovo CCNL è rappresentato dai minimi tabellari, concepiti per garantire un adeguato livello di retribuzione per i lavoratori del settore. In particolare, si presta particolare attenzione al rispetto dei parametri stabiliti dal salario minimo legale, fissato a € 9.00 all’ora. Questa iniziativa mira a tutelare i diritti economici dei lavoratori, assicurando che le retribuzioni siano in linea con le normative vigenti e rispecchino un giusto compenso per il loro impegno.

Focus sul Welfare Aziendale

Oltre ai minimi tabellari, l’altro elemento distintivo di questo CCNL è il rafforzamento del Welfare Aziendale. Si tratta di un approccio strategico volto a migliorare il benessere complessivo dei dipendenti attraverso una serie di iniziative e benefici. Il Welfare Aziendale comprende una vasta gamma di servizi, quali assicurazioni sanitarie integrate, supporto per la conciliazione tra lavoro e vita privata, e programmi di sviluppo personale e professionale.

L’introduzione di una maggiore attenzione al Welfare Aziendale riflette la consapevolezza crescente delle organizzazioni nel riconoscere l’importanza di un ambiente lavorativo sano e sostenibile. La promozione del benessere dei dipendenti non solo contribuisce a migliorare la soddisfazione lavorativa, ma può anche impattare positivamente sulla produttività e sulla reputazione aziendale.

Queste nuove disposizioni non solo influenzeranno positivamente la vita dei dipendenti, ma contribuiranno anche a consolidare un settore turistico più equo e responsabile.

“Se per tanti imprenditori la soluzione al caro lavoro è quella di assumere dipendenti attraverso dei contratti al limite del legale oppure part time (facendo svolgere in realtà al personale 8 ore o più) – affermano i sottoscrittori del nuovo contratto nazionale – con il welfare aziendale tutto ciò si può legalizzare avendo al contempo un vantaggio fiscale e una deducibilità dei costi sia per i lavoratori che per gli imprenditori”.

Punti di forza del CCNL del Settore Turismo sottoscritto

La Banca delle ore

È stata istituita la banca delle ore. Il lavoratore potrà optare, in alternativa alla
remunerazione come straordinarie delle ore prestate, per l’accantonamento delle ore medesime nella banca ore individuale dalla quale attingere per fruire dei riposi supplementari e/o al corrispettivo pagamento in servizi di welfare quali flexible benefit;

Tredicesima e Quattordicesima Mensilità 

L’azienda corrisponderà al personale dipendente rispettivamente a titolo di tredicesima e di quattordicesima un importo pari ad 1 mensilità della normale retribuzione in coincidenza con il periodo natalizio ed il periodo feriale. In quest’ultimo caso la quattordicesima sarà corrisposta con la retribuzione del mese di luglio e sarà pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ogni anno.

La parti firmatarie del contratto hanno stabilito la possibilità di erogare la tredicesima e quattordicesima mensilità in rate mensili, unitamente alla retribuzione corrente o in welfare aziendale.

Scatti di merito o di professionalizzazione

Al fine di premiare la meritocrazia e incentivare la crescita professionale dei lavoratori, i sottoscrittori del contratto si sono impegnati a sottoscrivere un apposito accordo contenente la disciplina per l’erogazione di un importo mensile, aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione, che sarà riconosciuto ai lavoratori, in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori

Welfare

Al fine di incentivare e stimolare tale strumento, i sottoscrittori stabiliscono il welfare come uno strumento fondamentale ed essenziale, per migliorare il clima aziendale e aumentare il benessere dei dipendenti. Un’azienda dotata di un piano di welfare strutturato e attento ai bisogni delle persone è in grado di trattenere i talenti migliori e attrarne di nuovi.



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