Pace fiscale, vantaggi anche per le associazioni sportive dilettantistiche. Ecco le novità

Nella Legge n.136/2018, meglio conosciuta come “Pace Fiscale” è stato dedicato un apposito articolo alle Associazioni e alle Società Sportive Dilettantistiche.

Si rinnova l’appuntamento con lo Studio Legale Tributario Sances diretto ad approfondire e portare alla conoscenza dei contribuenti – approfittando della solita chiarezza espositiva dei legali – i principali aspetti e vantaggi della Legge n.136/2018, meglio conosciuta dal grande pubblico con il nome di “Pace fiscale”.

Pertanto, dopo aver già trattato nelle settimane scorse i temi della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle liti col Fisco”, affrontiamo insieme agli Avvocati Matteo Sances e Raffaele Ingusci l’ultimo aspetto legato alla definizione agevolata degli atti di accertamento e delle liti per le associazioni e società sportive dilettantistiche, prevista all’articolo 7 del D.l. 119/2018, convertito nella legge n.136/2018.

Avvocati, anche le realtà sportive sono interessate dalla Pace Fiscale?

Certamente, anche alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche (Asd e Ssd), con il d.l. 119/2018, viene data la possibilità di definire agevolmente la loro “partita” con il Fisco nelle ipotesi e alle condizioni previste dall’articolo 7 dello stesso decreto.

Tuttavia, occorre esser precisi, il “privilegio” della definizione ai sensi dell’articolo 7 non è concesso a tutte indistintamente, ma esclusivamente a quelle Asd e Ssd che rispettano i requisiti previsti dal medesimo articolo. Ed invero, solo le società ed associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro Coni possono avvalersi delle definizioni agevolate che vengono consentite dall’art. 7.

Quali sono questi “privilegi” a loro concessi?

Questi soggetti, ai sensi dell’art. 7, possono avvalersi tanto della definizione agevolata, prevista all’art. 2 del decreto, che ha ad oggetto determinati atti del procedimento di accertamento emessi dal Fisco nei loro confronti, nonché della definizione agevolata delle controversie tributarie (le cosiddette liti col Fisco), disciplinata all’art. 6 medesimo decreto. Tra l’altro, potranno aderire a condizioni molto più favorevoli rispetto agli altri contribuenti.

Ma andiamo per gradi

In ordine alla prima ipotesi di agevolazione: definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Come abbiamo già avuto modo di chiarire nei nostri precedenti incontri, con l’art. 2 del D.l. 119/2018 il legislatore ha dato la possibilità a tutti i contribuenti di definire, ancor prima che inizi la disputa con il Fisco, la propria situazione fiscale attraverso la decurtazione di sanzioni e interessi da determinati atti di accertamento.

Tuttavia, per le Asd e Ssd che soddisfano il requisito dell’iscrizione al Registro Coni, detta definizione rubricata “definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento”, ex art. 7, comma 1, lett. a), avviene a condizioni “scontate” rispetto all’ordinaria procedura, e comporta:

  •  il pagamento della metà (50%) delle maggiori Ires e Irap accertate, ad eccezione dell’Iva che è dovuta per intero (a differenza dei contribuenti comuni, per i quali cui è dovuto il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni e interessi);
  • il pagamento del 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti (a differenza della procedura ordinaria in cui sanzioni e interessi non sono dovuti).

In ordine alla seconda ipotesi di agevolazione: definizione agevolata delle liti pendenti.

Con la seconda tipologia di definizione denominata “delle liti pendenti” viene data alle società e associazioni sportive dilettantistiche, alla stregua di quanto previsto per i normali contribuenti (sul punto è possibile consultare il precedente articolo “Speciale pace fiscale: chiusura delle liti pendenti col Fisco”), la possibilità di chiudere, una volta per tutte, le debenze con il Fisco giunte davanti ai Giudici tributari attraverso il versamento di una somma di denaro pari al valore della lite, in misura ridotta.

In particolare, l’ammontare del pagamento varierà dal 50, 40, fino al 10% del valore della lite in funzione di due fattori, quali:

  1.  grado di giudizio cui pende la controversia al momento della data di entrata in vigore del decreto (ovvero al 24.10.2018);
  2. eventuale esito dell’ultimo o unico grado di giudizio, la cui pronuncia è stata depositata alla data del 24 ottobre 2018.

Il pagamento, dunque, sarà pari al:

  • 50% del valore della lite (e 10% delle sanzioni e interessi accertati) in caso di soccombenza in giudizio della Asd/ssd nell’ultima o unica pronuncia resa dal Giudice tributario e non ancora passata in giudicato al momento dell’entrata in vigore del decreto.
  • 40% del valore della lite (e del 5% delle sanzioni e interessi accertati) nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del decreto, la controversia penda davanti alla Commissione tributaria Provinciale (primo grado di giudizio) e il giudice non si sia ancora pronunciato.
  • 10% del valore della lite (e del 5% delle sanzioni e interessi accertati) in caso di soccombenza in giudizio del Fisco, nell’ultima o unica pronuncia del Giudice, e non ancora divenuta definitiva al momento dell’entrata in vigore del decreto.

Occorre nuovamente ricordare che per la validità della sanatoria, al momento della presentazione della domanda non deve essersi, ancora, formato il giudicato.

Sono presenti dei limiti entro cui le definizioni agevolate sono consentite?

Sì, il decreto, al comma 3 dell’art. 7, prevede un limite quantitativo per accedere alla definizione agevolata disposta dal medesimo articolo. Ed invero, tanto la definizione agevolate delle “liti pendenti” che “degli atti dell’accertamento” ex art. 7, sono ammesse solo se l’ammontare di ciascuna delle maggiori Ires o Irap, in contestazione o accertate, non sia superiore ad euro 30.000 per ciascun periodo di imposta. Nel calcolo di tale limite non rientra la maggiore Iva in quanto deve essere versata per intero.

E per le società e associazioni sportive dilettantistiche che superano la somma di euro 30.000 per ciascun periodo d’imposta, oppure che non soddisfano il requisito dell’iscrizione al Coni entro il 31 dicembre 2017, è preclusa qualsiasi tipo di agevolazione?

No, in tali casi le Ssd e le Asd non possono avvalersi unicamente delle procedure di definizione agevolata dell’art. 7. Esse, infatti, potranno far ricorso alle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti previste agli articoli 2 e 6 del decreto 119/2019, ma alle condizioni previste per la generalità dei contribuenti, perdendo dunque i benefici previsti dall’articolo 7.

Occorre rammentare ai nostri lettori, inoltre, che le società e associazioni dilettantistiche possono comunque avvalersi delle ulteriori definizioni disposte dal decreto, alla stregua degli altri contribuenti, come ad esempio l’adesione ai verbali e la rottamazione dei ruoli, disciplinati rispettivamente agli articoli 1 e 3 del testo di legge.

Ringraziamo dunque gli Matteo Sances e Raffaele Ingusci per la chiara esposizione delle norme e li ringraziamo ancora una volta a nome dei nostri lettori per tutto il tempo che ci hanno dedicato.



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