Lo scorso dicembre abbiamo chiesto all’Avv. Matteo Sances alcune precisazioni in merito alla recente sentenza della Corte d’appello di Milano relativa alla prescrizione dei contributi Inps e delle possibili ripercussioni con la nuova “rottamazione delle cartelle”.
Sono così arrivati numerosi quesiti in redazione da parte dei contribuenti e abbiamo chiesto nuovamente all’avv. Sances e alla sua collaboratrice di studio, la dott.ssa Francesca Montevero, di fornire ulteriori chiarimenti in merito alla cosiddetta Rottamazione Ter, prevista dall’art. 3 del D.L. n. 119/2018.

Potreste chiarire in cosa consiste la cosiddetta rottamazione?
Certamente, si tratta di una procedura che permette al contribuente di estinguere in maniera agevolata i propri debiti tributari e contributivi (per i tributi, ad esempio, evitando di pagare le sanzioni e gli interessi di mora) affidati al concessionario della riscossione (ex Equitalia tanto per capirci).
Quali sono i debiti cancellabili per mezzo della rottamazione?
È bene chiarire che con la rottamazione non sono definibili tutte le cartelle. In linea generale, rientrano nella cd. “Rottamazione Ter” le partite affidate agli agenti alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Tuttavia, l’art. 3, comma 16, del D.L. n. 119/2018 contiene un elenco tassativo dei tributi non definibili mediante la procedura in esame. In particolare, la norma esclude la rottamazione dei debiti aventi ad oggetto:
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Inoltre, come già chiarito nell’articolo precedentemente citato, si pone un problema relativo ai contributi poiché la Cassazione ha chiarito da tempo che il termine di prescrizione è di 5 anni e che il pagamento di contributi prescritti non può essere accettato dall’Inps. Si pone dunque il problema di come conciliare tale principio con la norma sulla Rottamazione che invece invita i contribuenti a estinguere debiti contributivi addirittura risalenti a diciotto anni fa ma su questo rinviamo al precedente articolo.
Come fare ad accedere alla rottamazione?
L’accesso alla procedura è molto semplice. È necessario che il contribuente presenti apposita istanza entro il termine perentorio fissato al 30.04.2019.
L’istanza di adesione alla rottamazione agevolata “Rottamazione ter”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, può essere presentata tramite posta elettronica certificata, unitamente alla copia del documento di identità, ovvero direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Inoltre, appare opportuno chiarire che nell’istanza il contribuente dovrà indicare il numero di rate in cui intende adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata. Potrà, infatti, scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione oppure optare per la rateazione in 18 rate, quale numero di rate massimo previsto dall’art. 3, comma 2, del D.L. n. 119/2018, oppure indicare il numero di rate, purché inferiore a 18.
Vogliamo ricordare quali sono le date importanti?
Certamente! Come anticipato, il contribuente che intende accedere alla procedura deve presentare istanza entro il 30 Aprile 2019. Tale data è fondamentale, perché rappresenta il termine ultimo per accedere alla Rottamazione ter, ovvero per poter integrare o modificare l’istanza.
Un’altra data importante sarà il 31.06.2019, in cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione comunicherà a ogni contribuente che ha presentato l’istanza l’importo complessivo da pagare, nonché quello di ogni singola rata e della relativa scadenza.
Inoltre, salvo che il contribuente non abbia optato per il pagamento in un’unica soluzione, il quale dovrà avvenire entro il 31.07.2019, per la rateizzazione dell’importo sono previste 18 rate già calendarizzate. L’art. 3, comma 2, lett.b), stabilisce che le prime 2 rate, ciascuna di un importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, avranno scadenza rispettivamente il 31.07.2019 ed il 30.11.2019; mentre per le restanti, tutte del medesimo importo, i contribuenti dovranno ricordare le diverse scadenze, fissate per il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2020.
Ricapitoliamo:
30.4.2019 – termine ultimo di presentazione, modificazione o integrazione dell’istanza
31.6.2019 – comunicazione dell’Ader importo complessivo e rate
31.7.2019 – 30.11.2019 – Prima e seconda rata, ciascuna pari al 10% importo complessivo
28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre – rate restanti dal medesimo importo (dal 2020 al 2023),
Quali sono le modalità di pagamento?
Sono previste tre modalità di pagamento delle somme dovute per la definizione, quale:
- la domiciliazione sul conto corrente bancario del debitore;
- i bollettini precompilati;
- direttamente presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione;
Attraverso quest’ultima modalità di pagamento, il contribuente avrà la possibilità di usare in compensazione crediti certificati verso la Pubblica Amministrazione.
Cosa accade se il contribuente dovesse ritardare il pagamento di qualche rata?
È tollerato un ritardo massimo di 5 giorni per ogni scadenza, senza applicazione di interessi per il ritardo. Tuttavia, qualora il contribuente dovesse decadere dalla definizione agevolata, a causa di mancato ovvero insufficiente o tardivo pagamento il debito ritornerebbe quello originario.
