Arriva a Brindisi con 5 ore di ritardo, Ryanair gli nega il rimborso

Un 69enne leccese si è rivolto a Codici Lecce per denunciare l’accaduto ed ottenere la compensazione pecuniaria prevista dalla legge, che la Ryanair da subito non ha inteso riconoscergli.

I ritardi aerei ormai sono quasi all’ordine del giorno e, troppo spesso, causano imprevisti ai passeggeri. Fa notizia, però, quando un aereo giunge a destinazione con ben 5 ore di ritardo rispetto all’orario preventivato. L’inconveniente ha riguardato il volo Ryanair FR8829 dello scorso 3 marzo, quello che da Venezia (Treviso) portava a Brindisi ed ha riguardato F.V. un 69enne che si è rivolto a Codici Lecce per denunciare l'accaduto ed ottenere la compensazione pecuniaria prevista dalla legge, che la Ryanair da subito non ha inteso riconoscergli.

Nel caso in questione la compagnia aerea, infatti, solo pochi minuti dopo l'agognato sbarco dei viaggiatori a Brindisi, ha inoltrato loro una e-mail negando le proprie responsabilità e l'indennizzo dovuto, in ragione di generiche “circostanze eccezionali”. Secondo il Regolamento CE n. 261/2004, infatti, i vettori aerei sono tenuti a corrispondere una compensazione pecuniaria ai passeggeri in caso di cancellazione di un volo o di arrivo a destinazione con oltre tre ore di ritardo, compensazione che varia da 250 e 600 euro a secondo della lunghezza della tratta. Il vettore aereo è esonerato solo nel caso in cui dimostri che il ritardo sia imputabile a circostanze eccezionali, ossia ad eventi che non si sarebbero comunque potuti evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

“Troppo spesso le compagnie adducono il verificarsi di circostanze straordinarie per giustificare ritardate esecuzioni di voli che, in realtà, sono dovute a ragioni che nulla hanno a che fare con l'imprevedibilità e l'eccezionalità dell'evento– evidenzia l'avv. Stefano Gallotta, segretario responsabile di Codici Lecce – pur consapevoli che tali circostanze esimenti devono essere realmente eccezionali e non ridursi a un agevole escamotage per aggirare le sanzioni pecuniarie previste dalla legge. Così si negano i diritti faticosamente riconosciuti ai passeggeri del traffico aereo e si deflazionano ingiustamente le relative legittime istanze indennitarie”.

Spetta al vettore aereo che vuole avvalersene dimostrare che queste eventuali circostanze non si sarebbero comunque potute evitare con l'adozione di misure adeguate alla situazione e non siano, al contrario, solo pretestuose e deflattive. Nel caso in questione, Codici Lecce ([email protected]), che in mancanza di prove idonee e rigorose in tal senso da parte della Ryanair segnalerà l'accaduto all’Enac e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato affinché valutino l'adozione dei provvedimenti opportuni, mette in guardia dalle pratiche non sempre ortodosse adottate dai vettori aerei e invita i viaggiatori a non rinunziare a far valere i propri diritti in ragione delle giustificazioni di parte rese dalle compagnie.



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