Bevande in latta e vetro dalle 22. Il Tar Lecce dice sì ai limiti imposti dal Comune

I giudici del Tar di Lecce hanno accolto la decisione del Comune di limitare dalle 22 il consumo di bevande non alcoliche in contenitori di latta e vetro dato che tali contenitori potrebbero essere utilizzati in modo improprio e recare danno a cose o persone.

L’obiettivo delle Amministrazioni è contemperare, sulla base delle Normative in materia, il diritto di libera iniziativa economica con le esigenze di interesse generale quali l’ordine pubblico, la sicurezza e l’incolumità, oltre alla tutela dell’ambiente, inteso anche quello urbano.
 
Con la sentenza n. 2449/15 pubblicata proprio nella giornata di ieri, la Prima sezione del Tar Lecce ha dato atto della volontà dell’Amministrazione comunale di modificare il Regolamento sulla vivibilità nella parte in cui vietava la distribuzione di bevande non alcoliche in contenitori di qualsiasi materiale diverso dalla carta, compresa la plastica.
 
Il divieto – come già sottoposto dal Comune all’attenzione della Commissione consiliare Annona – risulta irragionevole visto che la plastica (diversamente dal vetro o dall’alluminio) “non ha caratteristiche tali da poter essere normalmente utilizzata quale strumento di offesa e, quindi, non risulta idonea ad incidere sulla sicurezza pubblica, la cui tutela è stata posta a fondamento del Regolamento impugnato”.
 
Ma cosa molto più importante, è la seguente. Il Tar Lecce – come anche il Consiglio di Stato – ha ritenuto non irrazionale e quindi compatibile con le norme nazionali e comunitarie che regolano la materia la scelta del Comune di limitare dalle 22 il consumo di bevande non alcoliche in contenitori di latta e vetro, “potendo tali materiali, se impropriamente utilizzati, compromettere la pubblica sicurezza".

Se si pensa a cocci di bottiglia gettati in strada la sera, oppure a lattine taglienti che potrebbero recare danni a cose o persone, la scelta è comprensibile. Ma dovremmo ascoltare la voce dei gestori dei locali commerciali.



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