Il Comitato dei residenti e proprietari delle abitazioni nel centro storico di Lecce, in persona del Presidente Francesco D’Ercole, ha presentato, a mezzo dell’Avvocato Pietro Quinto, per una idonea consulenza giuridica, formali osservazioni al Comune ed alla Soprintendenza sulla deliberazione del Consiglio Comunale di Lecce n. 65 in data 30/6/2020, avente ad oggetto «modifiche dell’art. 43 del P.R.G. di Lecce».
Con detta deliberazione, che dovrebbe attivare una procedura accelerata, prevista dalla legge regionale con la semplice presa d’atto da parte della Regione, si intende consentire che gli immobili con destinazioni commerciali, esistenti nel Comune alla data di adozione del P.R.G. (1983), possano mutare la loro destinazione in attività di somministrazione assistita (bar e ristoranti). Ciò al fine di eludere il divieto contenuto nell’art. 42 del P.R.G., secondo cui le predette attività sono vietate al piano terra degli immobili destinati alla residenza, e sono consentite solo ai piani terra degli immobili a destinazione direzionale e mista.
“Palazzo Carafa”, pur riconoscendo che la destinazione commerciale è affatto diversa da quella di somministrazione di pasti e bevande, intende estendere la norma transitoria, che fa salve le pregresse destinazioni commerciali, anche alle diverse destinazioni di somministrazione assistita. Tale modifica consentirebbe, tra l’altro, di sanare abusive trasformazioni di locali di vendita in esercizi di ristorazione.
Nelle osservazioni presentate, che dovranno essere esaminate dal Consiglio in occasione dell’approvazione in via definitiva, della variante al P.R.G., così come adottata, si deducono tre motivi di illegittimità sotto il profilo formale e sostanziale, che sono il frutto di una «lettura accurata degli atti», per dirla con l’Assessore Miglietta.
Con il primo motivo si contesta l’omessa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza. La variante riguarda tutto il centro storico, caratterizzato da una identità culturale ed ambientale, comprendente importanti immobili che fanno di Lecce «Città Chiesa», con significativi contenitori, corrispondenti ai ben diciotto ordini monastici che operarono nel passato nella Città, doveva essere sottoposta al vaglio della Soprintendenza. Ciò anche in considerazione del fatto che gli strumenti urbanistici, in linea generale, devono acquisire, tra gli altri pareri, anche quello dell’Autorità preposta alla tutela dei monumenti e dell’ambiente. Tanto ciò è vero – si legge in ricorso – che, nella deliberazione della G.R. n. 3919 in data 01/08/1989, di approvazione del P.R.G. di Lecce, si dà atto del parere con prescrizioni della Soprintendenza e dell’adeguamento di alcune norme, tra le quali quelle riguardanti il centro storico, ai rilievi di tale Autorità.
Il secondo motivo riguarda l’impossibilità giuridica di introdurre varianti di destinazioni con procedura accelerata, allorquando tali varianti sono in contrasto con specifici vincoli dello strumento urbanistico, posti a tutela dei valori identitari, dell’ambiente e delle condizioni di vivibilità di un centro abitato.
Nel caso, ricorre tale limitazione, che non consente deroghe specifiche, atteso che il P.R.G. prevede l’adozione di piani particolareggiati per il centro storico, proprio al fine di individuare le aree e le condizioni per la localizzazione di esercizi di somministrazione, verificando che siano compatibili con gli esercizi di artigianato, con i vincoli monumentali e con le caratteristiche funzionali di strade e delle abitazioni. Sicchè, in mancanza dei piani particolareggiati, non è possibile una diffusione generalizzata, introdotta in maniera surrettizia, di siffatti insediamenti, che renderebbe inutile e/o impossibile la pianificazione di dettaglio nella varie aree del centro storico. Ed è assurda l’affermazione che con siffatta variante si va verso una maggiore vivibilità del centro storico.
Il terzo motivo attiene alla ricognizione della situazione attuale della Città, che si pone, sin d’ora in contrasto con quelle prescrizioni igienico-sanitarie, pur richiamate nella deliberazione consiliare, previste dalla ordinanza e dalla deliberazione della G.R.
Con l’occasione il Comitato denuncia formalmente l’omissione di interventi e controlli per il rispetto della legge e delle prescrizioni del P.R.G. con notevoli danni ai proprietari di abitazioni nel centro storico sia in termini di vivibilità, ma altresì di svilimento del valore degli immobili. A tal fine il Comitato richiama la giurisprudenza anche del Tribunale di Lecce che ha condannato i Comuni per danni derivati ai cittadini da omissioni di controllo ed interventi relativi a comportamenti ed iniziative non conformi al dettato di leggi e regolamenti.
Ed è altresì grave, oltre che contraria a legge, che l’Amministrazione continui ad omettere di adottare i Piani Particolareggiati, con la pigrizia di sempre, ma violando nell’attualità un preciso ordine del TAR ed adotti una variante illegittima per tutte le ragioni innanzi evidenziate.
La conclusione delle osservazioni è la richiesta di un ritiro della deliberazione n. 65 del 30/6/2020. Con espressa riserva di far valere i propri diritti in tutte le sedi giudiziarie competenti.