
L’art. 1122 ter del Codice Civile, in merito agli “impianti di videosorveglianza sulle parti comuni”, prescrive che le deliberazioni che riguardano l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza siano approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio, ossia i 500 millesimi.
Nel caso in cui il sistema di videosorveglianza sia installato dal condominio per controllare le aree comuni, devono essere adottate tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza.
Tra gli obblighi che valgono anche in ambito condominiale vi è quello di segnalare le telecamere con appositi cartelli. Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato non superiore alle 24/48 ore. Per tempi di conservazione maggiori è necessario richiedere apposita autorizzazione al Garante.
È importante che le telecamere riprendano solo le aree comuni da controllare (accessi, garage, cortili), possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (strade, esercizi commerciali…). I dati raccolti devono essere protetti con idonee misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate.
L’assemblea condominiale è, infatti, tenuta anche alla nomina del responsabile dei dati che ha il compito, tra le altre cose, di rispettare le misure di sicurezza, di controllare il posizionamento delle telecamere e di assicurarsi che il sistema preveda la cancellazione automatica da ogni supporto.
La mancata osservazione di tali istruzioni potrà far sorgere in capo al soggetto custode, tutte le responsabilità penali per la mancata adozione delle misure minime di sicurezza, responsabilità civile verso terzi che dovessero venire danneggiati dalla perdita, distruzione o utilizzazione illecita dei dati, nonché per responsabilità contrattuale nei confronti del datore di lavoro.
Di recente, la Cassazione è intervenuta sul tema della videoregistrazione trattando una controversia in cui alcuni condòmini richiedevano l’oscuramento delle telecamere perché riprendevano parti della loro proprietà esclusiva.
Ebbene il Tribunale di Perugia, in primo grado, disponeva l’oscuramento e l’asportazione delle telecamere. La Corte d'appello di Perugia ha confermato la decisione di primo grado dato che le consulenze tecniche avevano provato che la posizione delle telecamere era potenzialmente idonea a riprendere la proprietà degli appellati, ritenendo irrilevante il fatto che una delle due non fosse funzionante, che l’immagine resa dall’altra era di pessima qualità, che non era collegata al monitor o ad uno strumento di registrazione e che riprendeva solo parte del selciato della strada e quindi solo gli arti inferiori dei passanti. Secondo la Corte di Perugia sussiste una potenziale lesività della privacy. Orientamento confermato anche dai Giudici della Corte di Cassazione secondo cui la telecamera, installata in condominio, che riprende la proprietà di fronte o vicine, viola il diritto alla riservatezza. Pertanto, è bene, nel momento di installazione di impianti di videosorveglianza attenersi alle indicazioni pubblicate dal Garante in un’apposita guida “Il condominio e la privacy”.
Alle medesime disposizioni vigenti per i sistemi di videosorveglianza, sono soggetti i videocitofoni e qualsiasi altra apparecchiatura che rilevi immagini o suoni.
Avv. Giuliana Bartiromo
Presidente Associazione Liberi Amministratori Condominiali e Associazione Piccoli Proprietari Case di Lecce