Regolare la concessione per realizzare un chiosco-bar in una villa, arriva la sentenza del Consiglio di Stato

E’ accaduto a Gugnano. Condivise le tesi sostenute dagli avvocati Daniele Montinaro e Marcello Petrelli. Confermata la decisione del Tar

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Il Consiglio di Stato con sentenza n. 7338 del 02.09.24 (Sezione V – Pres. D. Sabatino – Rel. V. Perotti) si è pronunciato definitivamente sulla controversa vicenda relativa all’affidamento della concessione chiosco-bar in villa al Comune di Gagliano del Capo, rigettando tutti i motivi di appello e confermando la sentenza del Tar Lecce n. 1458/2023 Sez. II, condividendo così le tesi sostenute dagli Avvocati Daniele Montinaro e Marcello Petrelli.
La vicenda riguarda l’affidamento di un immobile da adibire a chiosco-bar ubicato in villa Aldo Moro per la somministrazione di alimenti e bevande.
Rigettate tutte le eccezioni delle controparti (anche l’Amministrazione si è costituita nel giudizio di appello), il Consiglio di Stato ha accolto le richieste formulate dai legali della resistente.
La vicenda assume particolare rilievo in quanto il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa ha evidenziato alcuni importanti principi giuridici.
In primis viene superata l’eccezione sulla cosiddetta autonomina dei motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a.; nonostante il ricorso introduttivo fosse stato dichiarato inammissibile, l’oggetto del giudizio in corso ricomprendeva anche le domande autonomamente poste con i motivi aggiunti sicché, gli stessi non dovevano essere notificati alle parti personalmente ma ai procuratori costituiti.
Successivamente affronta la problematica relativa alla presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura che era stata inviata da persona diversa dall’interessata; eccezione rigettata in quanto era ben chiaro che l’effettiva partecipante risultava la ricorrente in quanto la stessa aveva sottoscritto a proprio nome tutti gli atti di gara ed era stata anche ammessa ad un accesso agli atti.
Ultimo motivo di appello riguardava la valutazione delle domande di partecipazione ed i relativi punteggi, il merito della vicenda.
Il Consiglio di Stato conferma quanto già evidenziato Tribunale Amministrativo Regionale del capoluogo e sostenuto dai legali della ricorrente. Come risultava evidente dall’interpretazione logico-grammaticale della disposizione di gara, la preposizione “da” – che precede, rispettivamente, i sostantivi “titolare/legale rappresentante” e “lavoratore dipendente” – ha il valore di un complemento predicativo del soggetto e non di un complemento di agente e quindi, nel caso di specie, la preposizione “da” non si riferisce agli anni di esperienza maturati “dal” titolare/legale rappresentante o “dal” lavoratore dipendente, ma vale ad indicare gli anni di esperienza che il concorrente ha maturato “nella qualità di” titolare/legale rappresentante o “nella qualità di” lavoratore dipendente. In altre parole scriveva il TAR: “...la citata previsione della lex specialis si appunta esclusivamente sugli anni di esperienza maturati in capo al soggetto che chiede di partecipare alla gara (nella eventuale duplice qualità, precedentemente rivestita, di titolare o di dipendente di attività del settore), sicché non sono valutabili le esperienze lavorative di soggetti diversi dal partecipante alla procedura concorsuale”. L’esperienza lavorativa in questione è propria delle sole persone fisiche; “…non possono valutarsi, ai fini dell’attribuzione di punteggio incrementale, le esperienze lavorative di soggetti diversi dal partecipante alla procedura concorsuale”
“Siamo soddisfatti, da sempre convinti nel caso di specie della giustezza delle nostre tesi; si sarebbe forse potuto evitare un contenzioso così dispendioso”, hanno affermato i legali
Il Comune di Gagliano del Capo ed il controinteressato dovranno procedere al pagamento delle spese legali alle quali sono stati condannati nei precedenti provvedimenti del Tar e del Consiglio di Stato.
Della vicenda è stata interessata anche la Procura della Repubblica di Lecce per ulteriori aspetti.



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