I lavori di completamento del fabbricato erano stati bloccati ma adesso riprenderanno. Accolto il ricorso di una ditta di Copertino

Il Tribunale Amministrativo Regionale accoglie il ricorso della Filiricci che adesso potrà portare a termine la costruzione dell’edificio. Accolte le tesi dell’avvocato Paolo Gaballo.

Tar-Lecce

Il Tribunale Amministrativo di Lecce ha dichiarato illegittimo il provvedimento con cui il Responsabile dello sportello unico per l’edilizia del Comune di Copertino ha sospeso i lavori di completamento del fabbricato di un’importante azienda commerciale di Copertino e, in seguito a questo provvedimento, viene sbloccata definitivamente l’attività dell’azienda.

I fatti

La ditta Filiricci è titolare dell’azienda commerciale ubicata nella città di Copertino, in via dei Bizantini, strada mai stata realizzata dal Comune.

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La ditta Filiricci di Copertino

Nel 2011 l’azienda ha ottenuto un permesso di costruire per realizzare un fabbricato dove poter avviare la propria attività commerciale.

In seguito, dopo aver realizzato la recinzione del suo fabbricato, in virtù di una S.C.I.A. (la Segnalazione certificata di inizio attività), che non è stata annullata dal Comune, ha chiesto il rinnovo del permesso di costruire per completare lo stesso fabbricato ed avviare la sua attività.

Tuttavia, il Responsabile dello sportello unico ha sospeso sine die l’istruttoria della domanda di rinnovo del permesso di costruire, chiedendo alcune integrazioni documentali: in particolare ha richiesto la presentazione di un progetto di completamento del fabbricato senza la recinzione che, nel frattempo, la ditta aveva realizzato in virtù della S.C.I.A., mai stata annullata dal Comune.

La decisione di ricorrere al Tar

A questo punto, l’impresa, ha impugnato davanti al Tar di Lecce il provvedimento di sospensione della pratica e di richiesta di integrazioni documentali, ritenendolo illegittimo, perché intervenuto dopo che sulla domanda di rinnovo di permesso di costruire si era formato il silenzio assenso e perché la S.C.I.A., in base alla quale era stata realizzata la recinzione, non era mai stata annullata.

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L’avv. Paolo Gaballo

Nella mattinata di ieri mattina i giudici, condividendo le tesi esposte in giudizio dall’Avv. Paolo Gaballo, che rappresenta la ditta, ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento del Comune che avevo sospeso la pratica e richiesto le integrazioni documentali.

Secondo il Tribunale, infatti, il provvedimento è intervenuto quando oramai sulla domanda di rinnovo del permesso di costruire si era formato il silenzio assenso previsto dall’art. 20 del Testo unico dell’edilizia. Inoltre, la carenza documentale eccepita dal Comune non riguardava il fabbricato oggetto dei lavori, bensì solo la recinzione, che, però, era stata realizzata in virtù di una Segnalazione certificata di inizio attività mai annullata dall’Ufficio Tecnico.

Ora, per effetto della pronuncia del TAR, l’impresa potrà completare il suo fabbricato ed avviare l’attività commerciale programmata.