Accertamenti catastali a Lecce, ancora tanta confusione

Abbiamo contattato gli avvocati Matteo Sances e Raffaele Ingusci, per chiarire in cosa consiste il “caso degli estimi” a Lecce.

È illegittimo l’accertamento con il quale l’Ufficio del Territorio modifica la classe catastale degli immobili basandosi unicamente sul fatto che sono situati in alcune zone del Comune di Lecce senza ulteriori verifiche.

A tali conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Regionale della Puglia che ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce dando così ragione ai cittadini leccesi (si veda sentenza n.504/05/13 liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti). Tale sentenza non è l’unica del suo genere ma rappresenta anzi la posizione maggioritaria dei giudici leccesi su questo annoso caso.

Visto il notevole clamore intorno a questo tema che coinvolge tantissimi cittadini leccesi, abbiamo contattato i difensori del contribuente nella sopra citata sentenza, gli Avvocati Matteo Sances e Raffaele Ingusci, per chiarire in cosa consiste il cosiddetto “caso degli estimi” a Lecce.

Avvocato Sances, in poche parole, potrebbe chiarire in cosa consiste il “caso” degli estimi catastali che ormai da mesi accompagna tutte le letture mattutine dei quotidiani, locali e non solo, dei cittadini leccesi?

Certamente.

Tutto ebbe inizio nel 2010, quando il Comune di Lecce diede mandato all’Agenzia del Territorio di procedere alla revisione parziale del classamento degli immobili situati in due zone del territorio comunale (definite microzona 1 e 2).

In tali zone, secondo il Comune, il rapporto tra il valore medio di mercato degli immobili ed il corrispondente valore medio catastale si discostava notevolmente.

A tanto fece seguito l’emissione di numerosi avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia del Territorio, ora Agenzia delle Entrate di Lecce, informava i proprietari degli immobili di aver provveduto alla revisione del classamento ed alla conseguente rideterminazione della rendita catastale dei fabbricati.

La volontà del Comune, con tale operazione, era quella di attribuire nuove classi catastali agli immobili che inevitabilmente avrebbero portato a importanti aumenti dei tributi locali.

Avvocato Sances, qual è il motivo di cosi tanto clamore attorno a questa operazione di riclassamento?

Ebbene, il motivo deve ricondursi all’illegittimità degli avvisi emessi dall’Agenzia del Territorio, o meglio in merito all’effettuazione delle stesse operazioni di riclassamento (di fatto mai avvenute) che hanno portato alla determinazione di classi di qualità e rendite superiori, rispetto alle precedenti, per i proprietari di immobili leccesi.

Con detti avvisi l’Ufficio ha eseguito la riclassificazione dei fabbricati senza chiarire in concreto i motivi e senza rendere noti i dati che hanno determinato il nuovo classamento.

Ma vi è di più.

L’operazione di riclassamento è avvenuta, passatemi il termine, “a tavolino”, senza alcun sopralluogo da parte dei funzionari preposti.

Di fatto, l’unico requisito per la rideterminazione della rendita catastale è stato la ricomprensione degli immobili nelle microzone oggetto di riclassamento.

Molti dei contribuenti, dunque, si sono visti attribuire ai propri immobili rendite catastali superiori rispetto a quelle preesistenti senza che questi fossero stati oggetto realmente di modifiche o miglioramenti.

Il tutto senza, alcuna minima giustificazione.

Avvocato Ingusci cosa prevede la normativa al riguardo?

La condotta tenuta dell’Agenzia del Territorio ha violato le norme che regolano il classamento degli immobili, in particolare quelle disciplinanti la revisione parziale ex art. 61 del D.P.R. n. 1142 del 1949 ed ex art. 1 c. 331 della Legge n. 311 del 2004.

È chiaro che la motivazione dei nuovi classamenti non può esaurirsi nel mero richiamo di soli atti a carattere generale.

Come la procedura ordinaria di revisione, anche quella parziale del classamento non può sottrarsi alla valutazione e all’esame dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita.

In altre parole, se un immobile nel corso del tempo ha acquistato pregio in forza ad esempio della riqualificazione della viabilità o dell’arredo urbano, tale riscontro migliorativo deve essere realmente ritrovato sull’immobile ricompreso nella microzona, nonché indicato e dimostrato negli atti notificati al contribuente.

Dunque, è illegittima la riclassificazione effettuata dall’Agenzia del Territorio innalzando in maniera automatica e indiscriminata il classamento di tutti gli immobili alla classe immediatamente superiore senza procedere preventivamente ad una valutazione analitica e fattuale del fabbricato.

Avvocati come si pone la giurisprudenza sul tema?

Quanto appena detto trova riscontro e conferma nella giurisprudenza che sul punto è presso che unanime.

Ed invero, in un caso che ha interessato il nostro studio con la sentenza n. 2258/24/2018 (liberamente visibile su www.studiolegalesances.it- sez. Documenti) la Commissione Tributaria Regionale Puglia – Sez. Staccata di Lecce ha affermato che: “…i procedimenti di riclassamento non sono assimilabili agli interventi revisionali di cui all’art. 13, all’art. 64 D.P.R. 1142/1949 o all’art. 37 D.P.R. 917/1986 e come i singoli classamenti abbiano genesi comune  nella fase prodromica conclusa con l’atto generale che aveva disposto l’avvio della revisione, ergo, come conseguenza ineluttabile, la motivazione dei nuovi classamenti non poteva esaurirsi nel mero richiamo ai soli atti della fase prodromica.”

Tale principio è stato più volte ribadito da diverse pronunce della Suprema Corte.

Si rammentano, infatti, le sentenze n.4712/2015 e n.6593/2015, Corte di Cassazione, secondo cui il procedimento di “revisione parziale del classamento” ex art. 1, c. 335, L. n. 311/2004, non essendo diversamente disciplinato (se non in relazione al suo presupposto fattuale), resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” ex art. 9 del D.P.R. n. 138/1998 tanto da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica.

Avvocato Ingusci, come si raccorda tutto questo con la recente pronuncia del Consiglio di Stato che ha suscitato lo scalpore dei contribuenti e delle associazioni al loro fianco?

Come accennato, sulla vicenda è intervenuta la recente pronuncia del Consiglio di Stato n.1178 del 20/02/2019, il quale ha chiarito che solo i contribuenti che hanno tempestivamente contestato gli avvisi di accertamenti dinanzi al Giudice tributario potranno mantenere la classe originaria mentre per gli altri vale la nuova rendita.

In particolare il Giudice amministrativo ha dichiarato irricevibili i ricorsi proposti innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, successivamente ai sessanta giorni della notificazione degli avvisi poiché tardivi affermando, quindi, il loro carattere definitivo.

Si è venuta a creare, dunque, una situazione di disparità di trattamento fiscale tra i contribuenti proprietari di immobili ricompresi nelle microzone n. 1 e 2, che hanno presentato tempestivo ricorso ai Giudici Tributari, vincendolo, e coloro che non hanno presentato ricorso o lo hanno fatto seguendo altri canali giurisdizionali, come ad esempio agendo in autotutela.

In virtù di tale complessa situazione, oggi si verificano casi in cui condomini di uno stesso stabile del Comune di Lecce, con appartamenti identici e ricompresi nelle zone riclassate, sono soggetti ad una diversa, ingiustificata ed illegittima tassazione.

Per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno segnalare questo problema alle associazioni di categoria e come Centro Studi abbiamo cercato da subito di informare tutti i contribuenti leccesi.

Avvocati, alla luce di tutto ciò, cosa dovrebbe fare il contribuente per essere sottoposto ad un giusto trattamento fiscale?

Riteniamo che i contribuenti che non hanno opposto gli accertamenti nei termini possano fare ben poco ora, in quanto gli atti tributari posti alla base del riclassamento sono orami definitivi.

Tuttavia, al fine di garantire un’effettiva applicazione e attuazione all’art. 3 della Costituzione che impone all’Ente di adottare un trattamento fiscale uguale a situazioni uguali, ci si auspica che il Comune di Lecce possa eliminare tali disparità di concerto con l’Agenzia delle Entrate e quindi agire a tutela di tutti i suoi cittadini, senza distinzione tra figli e figliastri.

In ogni modo, noi consigliamo a tutti i cittadini coinvolti di fare comunque istanza di autotutela in modo da far sentire forte la loro voce.

Ringraziamo l’Avv. Sances e l’Avv. Ingusci per i preziosi chiarimenti forniti e avvisiamo tutti i lettori che per ulteriori informazioni a riguardo possono contattare il Centro Studi Sances al seguente indirizzo mail: [email protected].



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