Il poliambulatorio di Gagliano va riattivato. Lo dice il Tar

Accogliendo il ricorso dell’avv. Quinto, il Tar dispone che la Asl è chiamata ad attivare entro trenta giorni il Poliambulatorio distrettuale con sede a Gagliano. Il nosocomio è stato oggetto della riconversione ospedaliera tempo fa.

Tutto prende origine dalla chiusura dell’ ospedale Daniele Romasi di Gagliano del Capo, a causa del “famigerato” Piano di Riordino ospedaliero che ha portato l’ASL di Lecce con deliberazione del 2011 ad approvare il Piano di riconversione dello Stabilimento Ospedaliero di Gagliano in Presidio Territoriale di Salute.

Dopo due anni, la conferenza dei sindaci constatò il mancato trasferimento dei servizi di igiene pubblica e di igiene veterinaria. Da qui il ricorso ed oggi il TAR Lecce ha accolto il ricorso dell’avv. Pietro Quinto -nell’interesse del Comune di Gagliano del Capo- affermando l’illegittimità del comportamento dell’ASL, considerato omissivo nell’attuazione dell’impegno di trasferire le unità operative del Dipartimento di Prevenzione (concernenti l’ambulatorio di medicina legale, il centro vaccinale e l’attività non rivolta alla persona) presso il Poliambulatorio distrettuale con sede in Gagliano ed ha ordinato all’Amministrazione sanitaria a provvedervi entro trenta giorni.
 
Un ritardo inammissibile – come si legge nel ricorso dell’Avv. Quinto – considerato che i locali dell’ex ospedale erano stati perfettamente attrezzati allo scopo.
 
Il Direttore Generale dell’ASL, ai tempi, comunicò che avrebbe dato attuazione al trasferimento, ma, come si evince dalle considerazioni del Legale del Comune, “tale assicurazione rimaneva inevasa nonostante l’elaborazione di una nuova ipotesi di riorganizzazione di servizi con mantenimento a Tricase di alcuni di essi e il trasferimento a Gagliano del Capo dell’ambulatorio di medicina legale, del centro vaccinale e delle attività non rivolte alla persona”.
 
All’inizio del 2014, poi, è stato comunicato il cronoprogramma per l’effettivo trasferimento delle unità operative a Gagliano del Capo. E’ poi accaduto che le operazioni di trasferimento siano state bloccate per non meglio specificati “motivi tecnici”.
 
Da qui una formale diffida a firma del sindaco Buccarello di dare esecuzione agli atti. Trascorsi sei mesi senza ricevere risposta è stato, quindi, proposto ricorso al TAR per censurare il comportamento omissivo della Direzione dell’ASL.
 
Il TAR ha, in seguito, considerato illegittimo il silenzio dell’Amministrazione affermando che “l’obbligo di provvedere sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche in tutte quelle fattispecie nelle quali ragioni di giustizia ed equità impongono l’adozione di un provvedimento”. Tale principio, pertanto, secondo il Tribunale amministrativo, va applicato nel caso di Gagliano del Capo: “elementari esigenze di buon andamento, in uno al particolare affidamento suscitato nel Comune ricorrente dai precedenti atti e comportamenti della P.A. impongono all’Azienda Sanitaria Locale Lecce di pronunciarsi sulla istanza per cui è causa”.
 
Il fatto singolare che emerge dalla vicenda di Gagliano – ha commentato l’Avv. Quinto – è che, purtroppo, anche nei rapporti tra amministrazioni pubbliche è necessario ricorrere al Giudice per il rispetto delle regole del procedimento amministrativo e per fare affermare il principio di legalità nell’esercizio della funzione pubblica”.



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