Via libera del Tar di Lecce all’impianto di risonanza magnetica del Centro Diagnostico “Città di Casarano”

Il tribunale Amministrativo Regionale ha rigettato il ricorso proposto da una struttura sanitaria salentina in un distretto socio-sanitario diverso.

In accoglimento delle tesi difensive sostenute dagli avvocati Pier Luigi Portaluri, Giorgio Portaluri e Giusi Margiotta per conto del “Centro diagnostico Città di Casarano”, il Tar Lecce ha rigettato il ricorso proposto da una struttura sanitaria salentina nei confronti dell’autorizzazione regionale rilasciata all’attività sanitaria per l’esercizio di un impianto di risonanza magnetica, la cosiddetta “total body”.

I fatti

Nel 2014 il Comune di Casarano aveva autorizzato il “Centro diagnostico Città di Casarano” a installare l’impianto per la risonanza magnetica sulla base di un decreto legge, poi non convertito, che aveva eliminato la necessità di una preventiva verifica regionale. La Regione aveva poi rilasciato l’autorizzazione all’esercizio della macchina.

Questi provvedimenti sono stati contestati dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale da una struttura che opera in un distretto socio-sanitario diverso e che, a differenza del Centro casaranese, eroga prestazioni diagnostiche a carico del servizio sanitario nazionale.

Gli i legali Portaluri e Margiotta hanno però dimostrato che la struttura ricorrente non avrebbe potuto agire in giudizio poiché il bacino d’utenza relativo è totalmente differente rispetto a quello di Casarano.

Infatti, le due strutture operano in due distretti e solo una eroga prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale.

Inoltre, la struttura ricorrente non aveva dimostrato in giudizio il reale danno economico subito in conseguenza dell’attivazione della macchina da parte del Centro diagnostico.

Provare il danno economico

Affermando un importante principio di diritto, il Tar Lecce ha stabilito che la ricorrente avrebbe invece dovuto provare in giudizio il concreto pregiudizio economico derivante, non essendo sufficiente a consentire la proposizione del giudizio la sola dimostrazione della vicinanza geografica delle strutture.

Ciò soprattutto perché i ricorrenti, a differenza del Centro diagnostico “Città di Casarano”, esegue prestazioni a carico del servizio sanitario: pertanto le due strutture hanno bacini d’utenza diversi.

gli avvocati Portaluri e Margiotta, quindi, sottolineano la particolare importanza della decisione: “Anzitutto per i suoi evidenti, notevolissimi risvolti in termini di tutela della salute: in questo momento di emergenza sanitaria è davvero imprescindibile la presenza di una ulteriore macchina per la risonanza magnetica nel nostro territorio.

Ma anche perché il Tar ha chiarito quali siano le condizioni che consentono a una struttura sanitaria di contestare i titoli autorizzativi ottenuti da una presunta concorrente.