Legittimo il servizio di mensa scolastica in favore della ditta ‘La Fenice’: lo dice il TAR

L’affidamento del servizio di mensa scolastica in favore della ditta ‘La Fenice’ – riferito agli anni 2016/2017 – secondo il TAR è legittimo. Il Giudice Amministrativo ha dunque condiviso le argomentazioni difensive dell’avvocato Pietro Quinto.

È legittimo l’affidamento del servizio mensa scolastica – riferito agli anni 2016/2017 – in favore della Ditta “La Fenice” s.r.l., disposto dal Comune di Alliste. A deciderlo, il TAR Lecce, tramite la sentenza depositata in questi giorni con cui ha rigettato il ricorso proposto da altra Ditta concorrente “Turigest” s.r.l., che lamentava alcuni vizi del procedimento di gara. In buona sostanza, Il giudice amministrativo ha condiviso le argomentazioni difensive svolte dall’Avv. Pietro Quinto, difensore della Ditta aggiudicataria e dall’Avv. Silvia Fasano per il Comune di Alliste. Oggetto del contenzioso era, in particolare, la possibilità per “La Fenice”, di utilizzare il Centro Cottura di Racale, già impiegato in modo esclusivo relativamente al servizio espletato per quel Comune, anche per il servizio del vicino Comune di Alliste.
 
Sul punto si è soffermata la sentenza del TAR, che ha evidenziato la legittimità del procedimento e sottolineato – come sostenuto dall’Avv. Quinto per conto de “La Fenice” – che la riserva all’utilizzo esclusivo in favore del solo aggiudicatario del Centro Cottura di Racale, non consentiva che l’eventuale utilizzo “ulteriore” del medesimo Centro per il servizio relativo al Comune di Alliste potesse essere attribuito ad altri operatori attraverso un procedimento concorsuale.
 
Il TAR ha altresì rigettato le censure di anomalia dell’offerta della Ditta aggiudicataria, affermando – come spiega l’avv. Quinto – un importante principio di diritto, applicabile a tutte le gare pubbliche:"la valutazione di anomalia di un’offerta attiene a scelte tecnico-discrezionali della stazione appaltante, quale espressione di autonomia negoziale in ordine alla convenienza dell’offerta ed alla serietà ed affidabilità del concorrente".

Il giudizio di anomalia di una offerta – ha sottolineato il giudice amministrativo – è sindacabile dagli altri concorrenti solo "nei limiti della abnormità, manifesta irragionevolezza e travisamento dei fatti".

La qual cosa – sostiene il legale leccese in una nota – non si è verificata con riguardo all’offerta della Ditta aggiudicataria del servizio nel Comune di Alliste.



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