Dal Tar il via libera alla realizzazione di un lido per l’accesso ai diversamente abili a Porto Cesareo

Il progetto era stato, impugnato con ricorso da un gruppo di residenti della zona che ha lamentato, tra i vari motivi, una lesione ai propri diritti di veduta. Accolte le tesi dell’Avvocato Antonio Quinto

Con una ordinanza del 23 giugno, il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce (Sez. I, Pres. Pasca, Est. Palmieri) ha dato il via libera alla realizzazione, su un tratto di spiaggia libera di Porto Cesareo a ridosso del centro urbano, agli interventi previsti dal Comune volti ad assicurare il libero accesso al mare per le persone diversamente abili. I giudici, infatti, accogliendo le tesi dell’avvocato Antonio Quinto, difensore dell’Amministrazione Comunale, hanno respinto l’istanza presentata da un gruppo di residenti della zona che mirava a bloccare le opere.

In particolare, la vicenda ha preso le mosse dall’impegno di spesa di 20mila euro con il quale la Regione Puglia aveva finanziato il Comune di Porto Cesareo per la realizzazione di una spiaggia attrezzata volta ad assicurare la totale accessibilità e fruibilità alle persone affette da disabilità, secondo quanto previsto dal Piano Regionale delle Coste e dall’ordinanza balneare annuale della stessa Regione Puglia.

L’Avvocato Antonio Quinto

Le attrezzature – da installare esclusivamente durante la stagione balneare – consistono in una passerella in legno, gazebo coperto, cabina spogliatoio, WC, oltre ad un’area esterna con doccia, il tutto riservato ad utenti affetti da disabilità motoria.

Il progetto è stato, tuttavia, impugnato con ricorso al Tar da un gruppo di residenti della zona che ha lamentato, tra i vari motivi, una lesione ai propri diritti di veduta secondo la disciplina dettata in materia di distanze e ha contestato la localizzazione scelta dagli uffici comunali.

Il Comune ionico, ha contestato la tesi dei ricorrenti, evidenziando il pieno rispetto della normativa in materia di rimozione delle barriere architettoniche e rimarcando altresì l’impossibilità di assimilare le attrezzature in questione a veri e propri fabbricati, questi ultimi vincolati all’osservanza delle regole fissate in materia di distanze, dovendosi, peraltro, considerare che le esigenze di mobilità e libera fruizione della spiaggia pubblica da parte dei soggetti affetti da disabilità godono di speciale tutela nel nostro ordinamento.

“Il Tar – commenta il legale – ha assunto la propria decisione operando un giusto bilanciamento degli interessi coinvolti. E neanche la scelta localizzativa può essere oggetto di censura in assenza di errori di fatto o di macroscopica irrazionalità, non potendosi al riguardo invocare le esigenze privatistiche ad una più libera visione del mare o al godimento della costa senza interferenze”.