Legittimo negare la proroga della concessione alla Lega Navale di Casalabate, Il Consiglio di stato respinge il ricorso

Dopo la sentenza da parte del Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, arriva quella del massimo organo della Giustizia Amministrativa

consiglio-stato-palazzo-spada

Si è concluso il 18 ottobre 2022, con la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8882/2022 (Presidente Roberto Giovagnoli, Estensore Daniela Di Carlo) il secondo grado della complessa vicenda processuale legata al  diniego da parte del Comune di Squinzano della proroga della concessione demaniale richiesta dalla Lega Navale Italiana della località rivierasca.

La Lega Navale Italiana era infatti titolare della concessione demaniale marittima n. 1 del 22 novembre 2010, rilasciata dal Comune di Lecce (all’epoca territorialmente competente) per il mantenimento di un’area destinata alla nautica da diporto della superficie complessiva di circa settemila metri quadri (concessione successivamente integrata con quella n. 3 del 10 maggio 2011 per ulteriori 1.600 mq). Entrambe le dette concessioni avevano naturale scadenza al 31.12.2020.

In sede di applicazione del combinato disposto della legge n. 145 del 2018 e delle successive n. 77 e 126 del 2020, che prevedevano la proroga delle concessioni demaniali marittime in scadenza al 31.12.2020 sino al 31.12.2033, l’allora Commissario Straordinario del Comune di Squinzano, nominato a seguito delle dimissioni dei consiglieri comunali, con deliberazione n. 26 del 29.12.2020,  ha fornito gli indirizzi in merito alle modalità e condizioni di applicazione della predetta normativa alle concessioni presenti sul litorale di Casalabate prevedendo, prima di ogni eventuale rilascio di proroga, la verifica della sussistenza dei requisiti in capo al concessionario e l’accertamento della assenza di abusi edilizi o violazioni del rapporto concessorio.

Quindi il Responsabile dell’Ufficio Demanio del Comune ha pubblicato un “rende noto” con il quale richiedeva ai titolari delle concessioni in scadenza che avevano interesse alla loro proroga, la presentazione di una domanda (su modello appositamente predisposto) che prevedeva, tra l’altro, anche una dichiarazione, da rendere ai sensi del DPR n. 445/2022, circa l’assenza all’interno dell’area in concessione di opere o innovazioni prive delle dovute autorizzazioni.

La complessa attività istruttoria che è scaturita dalle istanze dei soggetti gestori volte alla estensione della durata dei propri titoli concessori ha condotto, nel caso della Lega Navale Italiana sezione di Casalabate, in presenza di conclamati abusi edilizi, alla decadenza delle due concessioni demaniali marittime in capo alla Lega Navale ai sensi del combinato disposto degli artt. 47, comma 1, lett. b) ed f) del Codice della Navigazione, 1, comma 2-ter, del d.l. 400/93, 10, comma 1, e 14, comma 15 della l.r. 17/2015 e contestualmente al diniego della richiesta di proroga sino al 2033 ex l. 145/2018 delle stesse.

La Lega Navale ha proposto, quindi, ricorso innanzi al Tar di Lecce per ottenere l’annullamento di tale provvedimento di rigetto della richiesta di proroga e del contestuale provvedimento di decadenza.

Nella camera di consiglio del 6 aprile, “Via Rubichi” (Presidente Antonio Pasca, Estensore Ettore Manca) ha accolto la tesi difensiva del Comune e, con la sentenza n. 595/2022, pubblicata il 12.04.2022, respinto il ricorso.

Avverso la sentenza la Lega ha proposto appello al Consiglio di Stato  e il Comune di Squinzano – in persona della Commissione Straordinaria composta da Beatrice Agata Mariano, Angelo Caccavone e Vincenzo Calignano, nel frattempo insediatasi come da DPR del 30 gennaio 2021,  ha resistito al ricorso.

Con sentenza n. 8882/2022, pubblicata il 18.10.2022,  il Consiglio di Stato,  ha rigettato l’appello ritenendo, tra l’altro,  che trattandosi di illecito permanente, la risalenza nel tempo dell’opera edilizia abusiva, di per sé, non incide sul potere di repressione dell’abuso da parte della Pubblica Amministrazione ed il tempo non può legittimare in via di fatto una situazione di illegalità diffusa…. e l’Amministrazione omissis… non avrebbe potuto assumere un provvedimento di contenuto diverso da quello in effetti emanato… Infondata è, infine, la contestazione circa il fatto che l’azione amministrativa sarebbe stata eccessiva, sproporzionata ed improvvisa, e che il provvedimento di decadenza non sarebbe stato preceduto dalla contestazione preventiva degli addebiti e dalla diffida a porre fine all’inadempienza riscontrata.

In entrambi i gradi di giudizio, il Comune di Squinzano è stato difeso dall’Avvocato Alessandro Rosato, che esprime piena soddisfazione per la conclusione della vicenda, in linea con le tesi difensive sostenute,  ringraziando i Commissari Straordinari per la fiducia accordata.

I complimenti per il lavoro svolto dal legale è giunto da Beatrice Agata Mariano, componente della Commissione Straordinaria del Comune di Squinzano, che ha affermato: “Pur nel complesso contesto normativo e giurisprudenziale, la definitiva pronuncia  del  giudice amministrativo di secondo grado, confermando la legittimità dell’operato della Pubblica Amministrazione rispetto alle opere edilizie realizzate in assenza di titoli abilitativi, in un’ottica di tutela dei beni demaniali, rappresenta un significativo punto fermo per il ripristino della legalità,  la restituzione alla collettività di beni pubblici e il loro corretto utilizzo, nel rigoroso rispetto degli obblighi derivanti dalle concessioni o imposti da norme di legge o di regolamento”.



In questo articolo: