Il Comune di Lecce non dovrò pagare l’Iva sull’acquisto del Filobus, Cassazione annulla gli avvisi di accertamento

Si concludono definitivamente i lunghi contenziosi, iniziati nell’anno 2012, tra il Comune, patrocinato e l’Agenzia delle entrate

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L’amministrazione comunale di Lecce non dovrà pagare l’Iva sull’acquisto del filobus. Si concludono definitivamente i lunghi contenziosi, iniziati nell’anno 2012, tra il Comune, patrocinato dall’avvocato  Massimo Ferrante e l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento Iva per gli anni 2005, 2006 e 2007, per un importo complessivo di 1.600.000 euro.

L’Agenzia delle entrate contestava al Comune il mancato versamento dell’Iva sugli acquisti dei filobus effettuati dai fornitori comunitari (le società NV Van Hool e Vossloh Kiepe Gmbh), nell’ambito del contratto di appalto del Sistema elettrico di trasporto pubblico di Lecce.

La Corte di cassazione ha confermato la correttezza giuridica della tesi, sempre sostenuta dal Comune, secondo la quale gli acquisti dei filobus erano da considerare operazioni Iva nazionali e non intracomunitarie. Pertanto, la soggettività passiva di imposta era da attribuire ai fornitori stranieri e non all’amministrazione comunale committente.

E’ il caso di ricordare che il contratto d’appalto per la realizzazione del sistema di trasporto  era stato firmato nel 2005 dal Comune con le due società (una belga e una tedesca) le quali si erano impegnate a fornire materiale rotabile (i mezzi di trasporto), per circa sei milioni di euro. Nel 2012, l’ufficio delle Dogane aveva elevato un verbale di constatazione, sostenendo la violazione dell’applicazione dell’Iva intracomunitaria in merito all’acquisto del materiale rotabile. Da qui gli avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate.

Sin dall’inizio i legali dell’amministrazione comunale hanno sostenuto la tesi secondo la quale la cessione del materiale non fosse intracomunitaria e pertanto il soggetto passivo d’imposta risultasse non il committente ma il fornitore. Il contenzioso, in sede di Giustizia tributaria, sancisce, in primo grado, l’annullamento della sola applicazione delle sanzioni, mentre l’imposta rimane a carico del Comune. Comune e Agenzia delle entrate fanno ricorso in appello, e in secondo grado la Commissione tributaria annulla gli avvisi di accertamento nei confronti del Comune.

Dopo 8 anni, oggi, le ordinanze della Cassazione confermano la correttezza giuridica della tesi dei legali dell’amministrazione di Palazzo Carafa, annullando gli avvisi di accertamento.



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