
È legittima la scelta del Comune di Galatina di non prorogare il servizio di trasporto pubblico locale a una ditta
Lo ha stabilito la seconda sezione del Tar di Lecce (Presidente Roberto Palmieri, Estensore Andrea Vitucci), respingendo il ricorso proposto da un’azienda, che rivendicava il diritto alla proroga del contratto fino al 31.12.2026, sulla base di alcune recenti disposizioni regionali.
La società, che gestisce il servizio nel Comune di Galatina dal 2004 in virtù di un affidamento novennale, poi prorogato fino al 31.12.2022, aveva richiesto al Comune una ulteriore proroga, giustificata con l’impegno ad eseguire significativi investimenti per migliorare la qualità del servizio.
Il Comune aveva valutato negativamente l’istanza per due ragioni: perché gli investimenti proposti apparivano modesti e non certo significativi, come richiesto dalla disposizione regionale, poiché si attestavano su una soglia di appena il 5% rispetto al costo annuo del servizio di 250mila euro, e perché la ditta aveva già consumato la possibilità di ottenere proroghe in virtù dei precedenti reiterati affidamenti.
Il diniego Comunale è stato impugnato Tribunale Amministrativo Regionale del capoluogo che, accogliendo le tesi difensive dell’Avvocato Luigi Quinto, ha respinto il ricorso, evidenziando come la possibilità di concedere la proroga sia legata alla esecuzione di significativi investimenti orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore alla scadenza dell’affidamento. Il Giudice amministrativo ha ritenuto corrette le valutazioni compiute dagli uffici comunali sulla inadeguatezza degli investimenti proposti dal concessionario, legittimando così la scelta dell’Amministrazione di procedere all’indizione di una gara pubblica in luogo della proroga dell’attuale servizio.