
Con sentenza 31 ottobre 2023, n. 1212, la III Sezione del Tar Lecce, Presidente Enrico d’Arpe – Estensore Patrizia Moro, ha respinto il ricorso proposta da un operatore di telefonia avverso il diniego all’installazione di una antenna di telefonia del Comune di Arnesano, difeso dall’Avv. Francesco G. Romano.
Nello specifico, il provvedimento comunale era intervenuto decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della Scia e, quindi, secondo la società ricorrente, quando era decorso il termine entro il quale il Comune poteva intervenire, essendo maturato il silenzio-assenso sull’istanza del privato.
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, aderendo alle tesi del Legale dell’Amministrazione, ha affermato che in caso di realizzazione di tralicci e di antenne di notevoli dimensioni, specie se accompagnate da rilevanti opere di trasformazioni del territorio, queste richiedono il rilascio del permesso di costruire.
Così, secondo il Giudice Amministrativo “L’installazione di una antenna di una stazione radioelettrica di limitata consistenza non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche ed edilizie e non necessita di un titolo edilizio più di quanto ne necessitino le antenne televisive poste sui tetti delle case; e ciò, purché ci si trovi di fronte ad impianti di modeste dimensioni, mentre, a fronte di tralicci o antenne di notevolissime dimensioni, la realizzazione di simili manufatti, in relazione alla loro obiettiva consistenza, richiede un titolo edilizio e se del caso l’autorizzazione paesaggistica (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 4391/2003; sez. III, n. 119/2014);… – in linea generale, l’installazione di una stazione radioelettrica di limitata consistenza non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche ed edilizie e non necessita di un titolo edilizio, più di quanto ne necessitino le antenne televisive poste sui tetti delle case. Ritiene, tuttavia, questa Sezione, che ciò possa ritenersi valido solo laddove ci si trovi di fronte ad impianti radioelettrici di modeste (o medie) dimensioni, mentre, a fronte di tralicci o antenne di notevolissime dimensioni specie se accompagnate da rilevanti opere di trasformazione del territorio (come nel caso in esame), occorre, invece, dotarsi di un permesso di costruire, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 1, lett. (e e dell’art.10 del D.P.R. n. 380/2001”, si legge nella Sentenza.
Quindi, sebbene in generale può affermarsi che l’installazione di antenne di modeste dimensioni non costituisca trasformazione del territorio e non necessiti di titolo edilizio, questa regola non può applicarsi alle antenne di notevole dimensione, come nel caso di specie.
Nel caso di specie, le opere da realizzare, non solo per le notevolissime dimensioni dell’antenna (di un’altezza totale di 42 metri), ma anche per la realizzazione delle ulteriori diverse opere in cemento armato (fra le quali: opere di fondazione per palo, con plinto di fondazione; opere in calcestruzzo per installazione apparati; cordoli in cemento armato per posizionamento recin- zione in rete metallica) comportano una notevole trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e dell’assetto edilizio anteriore La pronuncia riveste particolare interesse non solo perché impedisce la realizzazione di un’antenna d’evidente impatto ma soprattutto perché il Tar ha fissato un principio altamente significativo nel panorama della giurisprudenza nazionale affermando che non sia sufficiente la Scia per la realizzazione di antenne rilevanti per dimensioni e altezza soprattutto se unite ad altre opere edilizie. Oltre all’importante principio di diritto, ne derivano ulteriori conseguenze poiché anche le antenne di consistente dimensione già autorizzate e realizzate in forza di semplice Scia dovrebbero essere rimosse non disponendo dell’idoneo titolo legittimante.