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“La proroga non è applicabile ai terreni ex Ersap”, Consiglio di Stato respinge il ricorso di una struttura balneare

by Redazione
1 Giugno 2021 16:34
in Attualità
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consiglio-stato-palazzo-spada

Palazzo Spada a Roma

Condividendo le tesi dell’Avvocato Pier Luigi Portaluri per conto di una società che gestisce un villaggio turistico a Porto Cesareo, la quinta sezione del Consiglio di Stato – pronunciandosi su di un ricorso proposto da una struttura balneare attiva nella località rivierasca – ha ritenuto non applicabile alla concessione rilasciata dalla Regione, con riferimento a terreni ex Ersap, la proroga di quindici anni prevista dalla Legge n. 145/’18 per le concessioni demaniali marittime.

In particolare, la struttura balneare ha ottenuto per molti anni una concessione rilasciata dalla Regione per l’utilizzo di un terreno ex Ersap.

Quella struttura ha quindi richiesto al Comune il riconoscimento della proroga di quindici anni della durata della concessione prevista dalla l. n. 145/’18 per le concessioni demaniali marittime.

Il Comune di Porto Cesareo ha negato, però, il rilascio della proroga, ritenendo che la l. n. 145/’18 fosse applicabile solo alle concessioni demaniali marittime.

La struttura balneare ha impugnato quest’atto comunale, affermando invece che l’area aveva assunto ormai da tempo le caratteristiche proprie del demanio marittimo e, pertanto, avrebbe dovuto disporsi la proroga della concessione in applicazione della l. n. 145/’18.

Condividendo le tesi difensive, il Tar Lecce aveva rigettato il ricorso della struttura balneare, ritenendo che l’ambito delle concessioni demaniali marittime, al quale il legislatore ha circoscritto il meccanismo della proroga di cui alla l. n. 145/’18, non può ricomprendere anche le concessioni – di natura non demaniale – date dalla Regione per terreni che al momento del rilascio del titolo erano di proprietà della Regione stessa.

Nei confronti di questa sentenza ha proposto appello al consiglio di Stato la struttura balneare.

Il Consiglio di Stato ha anch’esso escluso l’applicabilità della proroga quindicennale poiché la struttura al momento di entrata in vigore della norma di proroga – il 1° gennaio 2019 – non aveva un titolo concessorio in corso di efficacia.

“La decisione del Consiglio di Stato – sottolinea il legale – è di particolare rilievo poiché individua un corretto punto di equilibrio tra le posizioni degli imprenditori privati che intendono conseguire la proroga di quindici anni e l’interesse pubblico alla ordinata gestione del demanio marittimo”.

Tags: concessioni-demanialiconsiglio-di-stato
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