Danni causati da cani randagi, “Comune e Asl non sono responsabili”: lo dice una sentenza del Tribunale di Lecce

“Comune e Asl non sono responsabili in automatico dei danni causati dai randagi”. Lo sostiene una sentenza del Tribunale di Lecce che ha bocciato la richiesta di risarcimento di un cittadino, protagonista di un incidente stradale.

«Comune e Asl non sono responsabili dei danni causati dagli animali randagi». Lo ha stabilito il Giudice della prima sezione civile del Tribunale di Lecce, Caterina Stasi con la pronuncia n. 414/2019. La sentenza ha rigettato l’appello di un cittadino che aveva chiesto un ingente risarcimento per un incidente stradale, avvenuto qualche anno fa, causato dall’impatto con un cane che non aveva alcun padrone. Ora dovrà pagare le spese.

Cosa dice il giudice

Per il giudice non può essere la mera inosservanza dell’obbligo giuridico (in capo alla Asl) di provvedere alla cattura dell’animale randagio a integrare la colpa rispetto a un fenomeno, quale quello del randagismo, la cui prevenzione totale si sottrae ai parametri della condotta esigibile non potendo del tutto essere impedito che un animale randagio possa comunque trovarsi in un determinato momento nel territorio (a meno che – ma non è il caso in questione – l’ente preposto abbia colpevolmente omesso di attivarsi per la cattura nonostante specifiche e ripetute segnalazioni della presenza abituale dell’animale). Così come l’esistenza di un obbligo giuridico alla costruzione e gestione dei canili sanitari per l’accoglienza dei cani randagi (in capo al Comune), resta estraneo alla funzione tipica della prevenzione dei rischi derivanti dal randagismo, in quanto non comporta l’obbligo dell’attività di recupero, ma solo quella di accoglienza.

Il Comune, in sostanza, non avendo un obbligo di recupero dei cani, è sprovvisto di legittimazione passiva in questa fattispecie di responsabilità civile. Ma il ragionamento del giudice arriva anche ad evidenziare che le circostanze del sinistro, avvenuto su strada extraurbana che “taglia” campagne e fondi privati, comportano un allargamento dell’alveo del principio di autoresponsabilità dell’utente della strada, che ha l’onere di adeguare la propria condotta di guida (e la velocità) alle concrete caratteristiche spazio-temporali del luogo, in modo da poter tempestivamente evitare l’impatto con animali randagi o selvatici. Insomma, doveva fare più attenzione al volante. Il cittadino è stato condannato anche al pagamento delle spese di lite.

“Una sentenza che tiene conto del fenomeno del randagismo”

«Riteniamo si tratti dell’affermazione di un principio giustissimo – ha commentato il consigliere con delega al Randagismo Gianluca Fedele – perché cancella il meccanismo di automaticità nel riconoscimento della responsabilità degli enti pubblici nei casi di sinistri provocati dai randagi, di cui qualcuno purtroppo approfitta causando autentici salassi per i bilanci dei Comuni. È una sentenza che tiene conto finalmente della complessità del fenomeno del randagismo, sul quale ad esempio l’amministrazione comunale, supportata dal valido contributo della Polizia Locale, sta facendo un lavoro molto profondo e sta ottenendo risultati piuttosto confortanti, in termini di decoro, di salute degli animali e di serenità delle famiglie».

«È evidente che Asl e Comuni hanno una responsabilità importante sui randagi e sugli effetti che la presenza degli animali possono avere per la sicurezza stradale, ma è importantissimo poter escludere una colpa automatica degli stessi in caso di sinistri», ha concluso l’assessore.



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