È stata pubblicata nei giorni scorsi un’importante sentenza del Tribunale Civile di Lecce (la n° 2886/2023 del 26/10/2023) in materia di determinazione degli oneri di smaltimento dei rifiuti solidi urbani da corrispondere alle ditte aggiudicatrici dei relativi appalti pubblici.
In particolare, il Comune di Presicce-Acquarica, difeso in giudizio dall’Avvocato Luigi Quinto, aveva proposto un’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale in favore della ditta aggiudicataria dell’appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nei comuni appartenenti all’ATO LE/3 e nei confronti dello stesso Comune che faceva parte del relativo consorzio.
Con il decreto ingiuntivo il Tribunale aveva intimato al Comune il pagamento della somma complessiva di oltre 300mila euro a titolo di differenze economiche asseritemente non corrisposte sulle fatture emesse dalla ditta in relazione al servizio di raccolta eseguito negli anni dal 2012 al 2018 compresi.
Accogliendo la principale eccezione difensiva sostenuta dal legale dell’Amministrazione nell’opposizione, il Tribunale (Giudice Maria Gabriella Perrone) ha revocato in toto il Decreto, in quanto, in virtù delle ordinanze del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia n° 70 e 71 del 2009, occorreva escludere dal canone del servizio gli oneri relativi allo smaltimento dei r.s.u. Ciò perché, per effetto di tali provvedimenti commissariali, era intervenuta una variazione del ciclo dei rifiuti, che aveva comportato il mutamento del soggetto pagatore degli oneri di smaltimento, nel senso che a decorrere da quella data, pur rimanendo immutate le condizioni del servizio di raccolta espletate dalla ditte appaltatrici, il Consorzio ATO/LE3 e dopo la sua soppressione i singoli comuni consorziati, hanno provveduto direttamente al pagamento di tali oneri in favore delle stesse ditte.
Per inciso, tale variazione aveva il duplice scopo di evitare che, per effetto della responsabilità solidale dell’ATO nei confronti delle imprese appaltatrici, si potesse addivenire a una duplicazione dei pagamenti in favore delle società che gestivano le discariche (ad esempio, nel caso di loro sopravvenuto fallimento) e, al contempo, di favorire la raccolta differenziata, in quanto incentivava le stesse ditte a ridurre i quantitativi di rifiuti indifferenziati conferiti in discarica, al fine di subire minori detrazioni per gli oneri relativi.
Pertanto, ha concluso il Tribunale, detti oneri di smaltimento dovevano calcolarsi, a decorrere dal 2009, rispetto alla “quantità di rifiuti conferita presso la stazione di trasferenza” e non più in rapporto alla “quantità dei rifiuti in progetto”, come invece la ditta aveva continuato a calcolare e fatturare.
Al di là del mero aspetto economico della questione, peraltro di entità consistente, la sentenza afferma principi di carattere generale di grande interesse e suscettibili di essere applicati ad altre analoghe fattispecie, anche in funzione dei risparmi di spesa che possono essere realizzati dalle stazioni appaltanti.