
Il Consiglio di Stato dichiara inammissibile l’appello di un salentino avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, Lecce che aveva respinto il ricorso contro il progetto degli idrovolanti nella marina di Santa Maria al Bagno di Nardò.
I fatti
Nel 2020 il Comune di Nardò ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto del programma europeo Interreg Grecia/Italia 2014/2020, per un importo di 533mila euro, per l’installazione di una idrosuperficie con mini terminal a Santa Maria al Bagno di Nardò. Sul progetto dell’opera pubblica si è svolta una conferenza dei servizi per l’acquisizione dei pareri da parte delle Autorità competenti; la conferenza dei servizi si è conclusa con l’acquisizione di tutti i pareri favorevoli alla realizzazione dell’opera, compreso quello della Soprintendenza.
Sennonché nel marzo 2021 l’uomo ha impugnato il progetto con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. L’Amministrazione Comunale di Nardò ha deciso di trasporre il giudizio al Tar e, tramite l’Avvocato Paolo Gaballo, ha evidenziato la corretta la localizzazione dell’opera pubblica lungo la costa neretina, trattandosi di scelte che, pur essendo riservate alla discrezionalità dell’Amministrazione, erano state adeguatamente istruite e motivate, tenendo conto anche del giardino della memoria, visto che lo stesso sarebbe stato riqualificato, valorizzato e impegnato solo in minima parte, senza alcun impatto.
Nel luglio 2021, la Prima Sezione del Tribunale (Presidente Manca, relatore Giancaspro), accogliendo le tesi del legale dell’Amministrazione Comunale, ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Secondo il Tar, “l’amministrazione ha esercitato i propri poteri discrezionali senza omettere di valutare e comparare tutti gli interessi coinvolti dalla scelta localizzativa e in particolare l’interesse alla conservazione del valore simbolico del giardino della memoria”.
Il ricorrente, però, non si è dato per vinto e ha appellato al Consiglio di Stato la sentenza, chiedendone la sospensione dell’efficacia.
Nel giugno 2022 il Consiglio di Stato, ha rigettato l’istanza cautelare, ritenendo che “l’appello non presenta apprezzabili elementi di “fumus boni juris” sia per quanto concerne la scelta della localizzazione dell’opera pubblica (terminal per idrovolanti), sia in ordine alla dedotta violazione delle garanzie procedimentali”.
Nella giornata di ieri “Palazzo Spada” (Presidente Franconiero – relatore Tulumello), aderendo alle eccezioni preliminari sollevate dal difensore del Comune di Nardò, ha definitivamente dichiarato inammissibile l’azione.
Secondo il massimo organo della giustizia amministrativa “riveste carattere dirimente assorbente l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione della deliberazione comunale n. 365 del 29 dicembre 2020. Tale deliberazione reca infatti l’approvazione definitiva del progetto per la realizzazione dell’opera pubblica. Ha natura e valore prevalente, perché incidente sulla stessa ammissibilità del ricorso di primo grado, quello relativo alla mancata impugnazione dell’approvazione del progetto definitivo, che comporta, in accoglimento della relativa eccezione, l’inammissibilità del ricorso di primo grado e del connesso ricorso per motivi aggiunti”.
Il ricorrente è stato anche condannato a pagare le spese di lite del doppio grado giudizio.