Belloluogo, depositato il ricorso. Quinto, “Maria  D’Enghien dalla sua Torre avrebbe goduto del concerto dei Sud Sound System”

Il ricorso censura il comportamento formale e sostanziale del Comune, che, disattendendo il contratto sottoscritto con la società e le condizioni di affidamento della gestione del Parco.

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“La Torre di Belloluogo, che merita il nome che si ritrova, recuperata solo di recente, anche per l’apporto di imprenditoria privata, dopo essere stata per decenni ricettacolo di spazzatura, fu dimora di Maria D’Enghien, Contessa di Lecce e Regina di Napoli. La Regina, passata alla storia per i suoi Statuti e per un Codice di diritto amministrativo, di notevole pregio giuridico, fu donna di cultura, amante del bello e delle arti, sicché volendo contestualizzare la sua figura e la poliedricità dei suoi interessi non è da escludere che, dalla sua Torre, avrebbe goduto anche del concerto dei Sud Sound System”, utilizza un velo di sottile ironia, Pietro Quinto, legale insieme a Luigi Quinto della società Parco di Belloluogo di Paolo Buttazzo nell’annunciare il deposito presso il Tar del ricorso, con richiesta di sospensiva, contro il Comune di Lecce.

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L’Avvocato Pietro Quinto

Il ricorso censura il comportamento formale e sostanziale del Comune, che, disattendendo il contratto sottoscritto con la società e le condizioni di affidamento della gestione del Parco, a distanza di poche ore dalla data del 1° giugno, giorno fissato per lo svolgimento del concerto dei Sud Sound System, ha impedito l’esecuzione della manifestazione nel parco con una semplice lettera del Dirigente del settore.

A nulla sono valse – ricorda Pietro Quinto – le diffide trasmesse al Comune dallo stesso legale, che ha richiamato il contenuto della convenzione e l’autorizzazione della commissione di vigilanza presieduta dal Sindaco in data 16 maggio 2018.

La richiesta di sospensiva – con riserva di ulteriore azione per il risarcimento dei gravi danni già subiti dal ricorrente – attiene al carattere generale del provvedimento negativo del Comune, che incide su tutta la programmazione estiva, già condivisa e pubblicizzata a livello nazionale.

Nel ricorso l’Avv. Quinto denuncia l’eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. La violazione e falsa applicazione del contratto e del capitolato. La violazione del giusto procedimento e dei principi generali dell’azione amministrativa. L’incompetenza del Dirigente.

“È indiscutibile – sottolinea il legale – che le iniziative della società non si pongano in conflitto con l’autorizzazione dell’Amministrazione del Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, così come richiesta dal Comune per l’utilizzazione e gestione del Parco e rilasciata dal Segretariato successivamente alla stipula della convenzione e, quindi, nella consapevolezza del contenuto della stessa.

Le prescrizioni ministeriali afferiscono infatti alla conservazione del bene vincolato (la Torre) e per eventuali lavori o utilizzazione di quel bene, ma non certo sugli spazi esterni, se non in termini di ‘decoro’ dell’edificio.

Orbene – rileva ancora il legale – tutte le manifestazioni che si sono già svolte nel Parco e quelle per cui è causa sono conformi alle prescrizioni del contratto, predisposto dal Comune di Lecce e non ledono in alcun modo i valori architettonici della Torre e degli spazi liberi circostanti. Sui 60.000 mq. del Parco, qualsiasi manifestazione utilizza una superficie molto contenuta, garantendo il libero utilizzo del parco almeno per una superficie pari al 60%. Sicché è assurda l’affermazione che i concerti, previsti dal contratto e contestati nella lettera del Dirigente, si pongano in contrasto ‘con le esigenze di conservazione e finalità della struttura’.

Tutto ciò mentre l’Anfiteatro di Rudiae, appena riscoperto, è abbandonato all’incuria”.



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