Per ottenere la patente dopo la revoca, non è necessario un provvedimento di riabilitazione del Giudice Penale

È quanto deciso in sede cautelare dalla Terza Sezione del Tar Lecce a seguito di un ricorso proposto dall’Avvocato Carlo Ciardo

Per ottenere la nuova patente di guida, dopo una revoca, non è necessario un provvedimento di riabilitazione da parte del Giudice Penale.

È quanto deciso in sede cautelare dalla Terza Sezione del Tar Lecce (Pres. D’Arpe, Rel. Moro, Ref. Abbate), che ha accolto il ricorso proposto dall’Avvocato Carlo Ciardo per un giovane leccese.

La vicenda risale al 2018 quando, a seguito della misura di sicurezza comminata al giovane dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce, la Prefettura di Lecce aveva revocato a quest’ultimo la patente di guida.

Nel febbraio 2023 il ricorrente ha richiesto all’Ufficio Territoriale del Governo il nullaosta per conseguire il nuovo titolo, ma si è visto opporre un diniego motivato dall’assenza di un provvedimento riabilitativo.

L’Avvocato Carlo Ciardo

Il giovane, patrocinato da Ciardo, ha impugnato il provvedimento del Prefetto evidenziandone l’illegittimità alla luce della formulazione dell’art. 120 del Codice della Strada che prevede, infatti, come i requisiti morali per il conseguimento della nuova patente di guida discendano dal solo decorso del termine di 3 anni dalla revoca, senza necessità di un ulteriore provvedimento riabilitativo.

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, in accoglimento del ricorso, ha annullato il provvedimento in quanto “non appare conforme ai suindicati principi recentemente sanciti dal Consiglio di Stato ed ora condivisi anche da questo Tribunale, avendo negato il rilascio del nulla osta per il conseguimento della patente di guida per il mancato conseguimento della riabilitazione penale, anziché procedere a una valutazione discrezionale del caso ad esito libero e nei termini sopra specificati”.

“La pronuncia del Tar è di particolare rilevanza – ha affermato l’Avv. Carlo Ciardo – in quanto, modificando un orientamento giurisprudenziale in senso contrario, sospende l’efficacia di un provvedimento di diniego del nullaosta della Prefettura di Lecce aderendo all’esegesi recentemente espressa dal Consiglio di Stato in ordine alla non necessità del provvedimento di riabilitazione per la sussistenza dei requisiti morali, che è legata esclusivamente al decorso del termine triennale a far data dal provvedimento di revoca.

L’eminente interpretazione dei Giudici Amministrativi – ha concluso – è destinata ad avere effetti sull’intera materia e non potrà non essere tenuta in conto dall’Amministrazione”.