Passeggeri bloccati per giorni a Londra, Ryanair condannata a risarcire due giovani salentini

Il Giudice di Pace di Brindisi ha condannato Ryanair a risarcire due giovani salentini rimasti bloccati per diverse ore a bordo del volo Londra Stansted – Brindisi, poi cancellato senza riprotezione.

Erano rimasti bloccati per ore a bordo del volo Londra Stansted–Brindisi, poi cancellato senza riprotezione. Insomma, senza che la compagnia offrisse un volo alternativo per permettere ai suoi passeggeri di tornare a casa prima possibile. Un anno dopo da quel ‘viaggio da incubo’, il Giudice di Pace di Brindisi ha condannato Ryanair a risarcire due giovani salentini che, una volta giunti in Salento, hanno chiesto aiuto all’avvocato Stefano Gallotta, Responsabile di Codici Puglia e del settore Vacanze di Codici.

I fatti

Per capire come si sia arrivati alla sentenza, bisogna andare con ordine e ricostruire l’incubo vissuto il 10 agosto 2018. L’orologio aveva da poco segnato le 13.00, quando i passeggeri del volo ‘incriminato’ erano saliti a bordo dell’aereo, non immaginando che sarebbero rimasti in attesa di partire per tre lunghissime ore, senza ricevere assistenza (neanche un bicchiere d’acqua) o informazioni sulle cause e la durata del ritardo. Ad un certo punto, sono stati invitati a scendere, per raggiungere un altro gate dell’aeroporto dove avrebbero effettuato un nuovo imbarco. L’odissea era solo alle battute iniziali. Alle 18.00, si è ripetuta la trafila. I passeggeri, saliti a bordo dello stesso aereo, aspettavano altre due ore fino a quando non gli è stata comunicata la cancellazione definitiva del volo.

Scesi dall’aereo e ormai esausti, i malcapitati sono stati costretti ad attendere fino alle 23.00 per recuperare i bagagli e fino alle 8.00 del mattino seguente per chiedere allo sportello aeroportuale Ryanair la riprotezione sul primo volo utile. La soluzione proposta dalla compagnia? Un volo in partenza cinque giorni dopo, senza la copertura delle spese per vitto e alloggio fino alla ripartenza.

Il rientro a Brindisi

I due leccesi protagonisti di questo viaggio da incubo hanno dovuto organizzare il rientro a Brindisi a proprie spese. Hanno prenotato il primo volo disponibile (Alitalia) da Heathrow il 12 agosto, con scalo a Fiumicino. E, di conseguenza, anche un albergo a pochi passi dall’aeroporto. Insomma, sono arrivati in Puglia con due giorni di ritardo rispetto al previsto. Un fatto gravissimo, insomma.

Al reclamo, Ryanair aveva risposto inviando una liberatoria per un importo di soli 500 euro –  250 euro a passeggero –  senza tener conto non soltanto dei disagi e delle spese sostenute per il rientro, ma anche dell’importo di 400 euro ciascuno inderogabilmente previsto dall’articolo 7 Reg. CE 261/2004 per la tratta in questione.

Per questo motivo, convinti di non aver ricevuto quando meritavano per i disaggi vissuti, i due passeggeri si sono rivolti all’avvocato Stefano Gallotta, che ha citato in giudizio la compagnia.

La sentenza

Arriviamo così ai giorni nostri. Con sentenza del 28 giugno, il Giudice di Pace di Brindisi, avvocato Giuseppe Capodieci, ha accolto le domande avanzate dal difensore dei due passeggeri, condannando Ryanair, costituitasi in giudizio, a risarcirli per l’ulteriore importo di circa 2.050 euro oltre interessi e spese legali, riconoscendo il diritto alla compensazione pecuniaria, al rimborso delle spese sostenute per il soggiorno a Londra fino alla ripartenza e per il volo Alitalia, nonché un ulteriore importo di 600 euro per danni non patrimoniali, stante la gravità dell’accaduto.

«Con questa pronunzia – ha dichiarato l’avvocato Stefano Gallotta – si riconosce finalmente un giusto ristoro per le vittime di quell’incredibile, ma non isolato episodio che occupò le prime pagine dei giornali e interessò l’aula parlamentare. È bene rammentare che, in caso di cancellazione del volo, la riprotezione deve avvenire nei tempi più ristretti possibili e nell’interesse primario della vittima della cancellazione, sicché l’aver proposto una riprotezione su un volo in partenza ben 5 giorni dopo, senza neppure coprire le spese per vitto e alloggio fino alla nuova partenza, concreta precise violazioni del Reg. CE 261/04 e legittima l’ulteriore condanna al rimborso di tutte le spese sostenute a causa della cancellazione, per albergo, trasporti alternativi e parcheggi, e ai danni conseguenti alla mancata assistenza. I passeggeri del volo in questione – conclude il Responsabile di Codici Puglia e del settore Vacanze di Codici – potranno utilizzare questa pronunzia, a seguito del relativo passaggio in giudicato, per far valere i propri diritti lesi dal vettore».



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