Dal Consiglio di Stato il via libera a edificare nella fascia a 300 metri dal mare  

Si mette la parola fine alla questione che da anni ha visto contrapposti i comuni costieri e la Soprintendenza. Accolte le tesi degli avvocati Pietro e Antonio Quinto 

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Potranno essere realizzate le nuove costruzioni previste nei piani regolatori comunali all’interno della fascia dei 300 metri dal mare su aree che erano state classificate come edificatorie a partire dal 1985.

Con due sentenze pubblicate nella giornata di ieri (Presidente Carbone, estensore Gambato Spisani), il Consiglio di Stato mette la parola fine all’annosa questione che da anni ha visto contrapposti i comuni costieri e la Soprintendenza nell’applicazione delle norme del piano paesaggistico regionale.

I giudici romani hanno respinto il ricorso d’appello proposto dalla Soprintendenza contro la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce che aveva dato ragione ad una società di Castrignano del Capo annullando il diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un complesso di 8 appartamenti su area classificata come zona B nel PRG. Ed altrettanto hanno fatto nei confronti di altra società che aveva presentato il progetto di un residence da 16 unità immobiliari.

Il Consiglio di Stato, condividendo le argomentazioni difensive degli Avvocati Pietro e Antonio Quinto, difensori delle imprese, hanno evidenziato che le schede paesaggistiche allegate al PPTR che disciplinano le fasce costiere non costituiscono un vincolo di inedificabilità assoluta tali da imporsi sulle previsioni urbanistiche dei comuni che permettono la realizzazione di nuove costruzioni perché non è questa la funzione per la quale sono state compilate; ed anche perché la normativa statale esclude espressamente dai vincoli di inedificabilità della zona costiera tutte le zone edificabili previste dai piani regolatori a partire dal 1985.

L’Avvocato Pietro Quinto

Il contenzioso sul regime paesaggistico delle aree edificabili ricadenti nella fascia costiera era scaturito dal fatto che su tutta una serie di nuovi progetti di interventi residenziali e turistici la Soprintendenza aveva opposto a comuni e imprese di settore che quei territori, ancorché tipizzati nei vigenti strumenti urbanistici generali fin dal 1985 come zone B di completamento edilizio, successivamente all’approvazione e all’entrata in vigore del PPTR della Regione Puglia (nel 2015) sarebbero diventati inedificabili. Avverso i provvedimenti di diniego erano stati proposti ricorsi al Tar Lecce che aveva dato ragione agli imprenditori ritenendo le schede in contrasto con la normativa sovraordinata.

Sui successivi appelli della Soprintendenza è ora intervenuto il Consiglio di Stato che, nel confermare le sentenze di primo grado, hanno evidenziato la non vincolatività delle schede riguardanti i territori costieri, come dimostrato in giudizio dagli Avvocati Quinto sulla base degli atti adottati nel tempo dalla stessa Regione Puglia.

L’Avvocato Antonio Quinto

“Le decisioni sono di particolare importanza – commentano i legali – perché l’interpretazione restrittiva del PPTR da parte degli uffici della Soprintendenza aveva determinato l’effetto paradossale per cui tutti i nuclei urbani o le aree urbanizzate ricadenti nelle fasce costiere venivano ritenuti inedificabili, con sostanziale impossibilità di nuove costruzioni. Il principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato è che “in un sistema come il nostro, che all’art. 42 Cost. riconosce e garantisce la proprietà privata, un vincolo di inedificabilità assoluta va imposto dall’amministrazione in termini chiari ed espliciti, prendendosi la responsabilità, anche politica, della relativa scelta; non può, invece, nel dubbio, essere presunto ovvero ricavato in via interpretativa” Tale insegnamento è particolarmente rilevante in relazione all’applicazione delle previsioni del PPTR della Regione Puglia”.