Autovelox, se fai ricorso alla multa non devi comunicare i dati del conducente. Importante sentenza del Giudice di Pace

Importante sentenza del Giudice di Pace che ha annullato un verbale elevato ad un automobilista salentino, multato per la mancata comunicazione dei dati del conducente relativamente ad una precedente infrazione rilevata con l’autovelox.

Se avete ricevuto una multa per un’infrazione rilevata dall’autovelox e volete impugnare quel verbale, ritenendo di essere dalla parte della ragione, non avete alcun dovere di comunicare i dati del conducente. La sentenza del Giudice di Pace, che ha annullato un verbale elevato ad un automobilista salentino difeso dall’Avvocato Alfredo Matranga, lo stabilisce in maniera inequivocabile.

«Le Amministrazioni dovranno quindi d’ora in poi attendere l’esito dei ricorsi avverso i verbali principali e, in caso di esito negativo degli stessi, procedere all’invio della comunicazione dei dati del conducente e solo in caso di omissione elevare l’ulteriore sanzione. Per il Giudice di Pace, sino alla definizione di tale giudizio di impugnazione del verbale, non sussiste per il ricorrente alcun onere di comunicazione dei dati del conducente, così come previsto dal Codice della Strada».

L’episodio in questione si riferisce alla storia di un automobilista leccese multato in quel di Bari dalla Polizia Municipale che si era visto recapitare a casa una sanzione con un’ordinanza del Prefetto per non aver fornito i dati del conducente alla Polizia.

In realtà l’automobilista aveva deciso di fare ricorso contro quella multa, per una serie di ragioni: tardiva notificazione del verbale, difetto di motivazione, inesistenza giuridica dell’ordinanza prefettizia.

Per il Giudice di Pace, come previsto dal Codice della Strada, l’automobilista è tenuto a comunicare alla Polizia, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale, i dati identificativi di chi era alla guida del veicolo previa sanzione amministrativa che va da 263,00 a 1050,00euro.

Se però si oppone, amministrativamente o giurisdizionalmente, contro la multa ricevuta non è obbligato a fornire i dati del conducente e gli estremi della patente ai fini della decurtazione dei punti. Solo dopo l’esito del giudizio, dovrà comportarsi di conseguenza.

Se la violazione non viene accertata in maniera definitiva non c’è alcun obbligo di comunicazione.

Alla luce di questa sentenza, il prefetto di bari, in quanto rappresentante legale pro-tempore della prefettura, è stato condannato al pagamento di 243,00 euro, 200 per il compenso del legale dell’automobilista salentino e 43,00 euro di spese per il contributo unificato anticipato.

Le amministrazioni comunali che si dotano di autovelox sono avvisate.



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