Dal Tar di Lecce via libera alla costruzione di una nuova casa per il commiato a Leverano

I giudici hanno condiviso le argomentazioni dei difensori del Comune di Leverano, Avvocato Antonio Quinto e della ditta proponente, Avvocato Angelo Vantaggiato

Nessuna illegittimità negli atti con cui il Comune di Leverano ha assentito l’apertura di una nuova struttura per il commiato. Risponde, infatti, all’interesse pubblico la scelta di derogare alle destinazioni d’uso previste dal Prg per insediare la nuova attività. E’ questo l’esito del giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce proposto dal titolare di una casa per il commiato già operante sul territorio che si era opposto per tutelare la propria posizione concorrenziale.

Il Tar (sentenza n. 747 del 29 aprile, Pres. Pasca, Rel. Rossi) ha condiviso le argomentazioni dei difensori del Comune di Leverano, Avvocato Antonio Quinto e della ditta proponente, Avvocato Angelo Vantaggiato e ha, quindi, respinto il ricorso. Il progetto riguarda la trasformazione di un immobile già esistente nella zona di rispetto cimiteriale da rifunzionalizzare per la nuova attività.

L’Avvocato Antonio Quinto

Il Comune aveva approvato l’intervento con una deliberazione del consiglio comunale di deroga al Prg del luglio del 2023 dopo il parere favorevole dell’Asl e l’istruttoria positiva dell’ufficio tecnico. Ma la ditta concorrente aveva impugnato i provvedimenti comunali affermando che non fosse possibile concedere una nuova destinazione all’immobile rispetto a quella stabilita nel Prg e che il proponente non potesse neanche presentare il progetto perché mero conduttore dell’immobile.

Comune e impresa si sono costituiti in giudizio con gli avvocati Quinto e Vantaggiato contestando i rilievi del ricorrente ed evidenziando che in realtà l’istituto della deroga previsto dal Testo Unico dell’Edilizia consente anche i mutamenti di destinazione d’uso e che anche il conduttore può richiedere ed ottenere il permesso di costruire.

I giudici hanno confermato la correttezza dei provvedimenti adottati dal Comune e del complessivo iter amministrativo.

“La decisione della Corte è di particolare interesse – ha evidenziato Antonio Quinto – perché ha condiviso la scelta comunale di considerare la nuova struttura rispondente ad un interesse generale in quanto idonea ad ampliare i servizi di cui la collettività può disporre. Sul piano tecnico, poi, viene confermata la possibilità di realizzare tali strutture mediante riconversione di fabbricati già esistenti aventi destinazioni d’uso diverse, ed anche se collocati in zona agricola o in zone di rispetto cimiteriale, come peraltro previsto dal legislatore regionale nella legge 34 del 2018. E ciò senza alcun impedimento per gli imprenditori che siano meri affittuari, purché in questo caso vi sia il consenso chiaro ed inequivoco del proprietario”.