Con la sentenza n. 80 del 18 gennaio 2023 la I Sezione del TAR Lecce, Presidente Ettore Manca, Estensore Alessandro Cappadonia, ha accolto il ricorso di un cittadino, difeso dagli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, contrario a un diniego di permesso di costruire da parte del Comune di Racale.
In particolare – come anche molti altri comuni pugliesi – aveva bloccato, di fatto, ogni intervento in area agricola ritenendo che, a seguito dell’introduzione dell’art. 2 della Legge Regionale n. 39/2021, in zona agricola potessero essere autorizzati esclusivamente interventi edilizi necessari alla conduzione del fondo e all’esercizio dell’attività agricola e, inoltre, nel solo caso in cui il richiedente avesse la qualifica di imprenditore agricolo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, aderendo alle tesi dei legali, ha accolto il ricorso affermando che “l’art. 2 della L.R. n. 39/2021 non ha abrogato la lett. g) dell’art. 51 della L.R. n. 56/1980, ma ha stabilito delle previsioni ‘aggiuntive’ (id est la lett. g bis) rispetto a quanto già espressamente statuito dal succitato articolo. È d’uopo osservare che la lettera g bis) dell’art. 51 L.R. n. 56/1980 stabilisce che ‘Nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) e al fine di soddisfare le esigenze produttive delle aziende agricole, è ammessa la realizzazione, in zona agricola, di nuovi fabbricati qualora gli stessi siano necessari alla conduzione del fondo e all’esercizio dell’attività agricola, ivi comprese le attività connesse a quella agricola’. La formula usata dal legislatore alla lettera g-bis) fa chiaramente riferimento a fabbricati che devono avere destinazione produttiva e non dunque residenziale (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 240/2022). Tuttavia, il novero degli interventi edilizi ammessi in zona agricola non è limitato ai soli interventi menzionati nella lettera g bis) dell’art. 51”.
Pertanto, a differenza di quanto sostenevano molti comuni pugliesi, la norma regionale consente tuttora la possibilità di realizzare interventi in zona agricola non “necessari alla conduzione del fondo e all’esercizio dell’attività agricola”. La pronuncia è di particolare interesse poiché chiarisce, per la prima volta, che la legge regionale n. 39/2021 ha soltanto ampliato la possibilità di intervento in area agricola e, quindi, non esclude la possibilità di realizzare interventi da parte dei privati non imprenditori agricoli; pertanto, nel rispetto delle norme imposte dallo strumento di pianificazione urbanistica, potranno ripartire le costruzioni degli immobili ad uso abitativo in area agricola.