Con la sentenza n. 1514/2021, pubblicata il ottobre Seconda Sezione del TAR di Lecce, ha accolto pienamente nel merito ragioni proposte da ASL Lecce (attraverso l’Avv. Andrea Sticchi Damiani), nonché quelle dell’Avvocatura della Regione Puglia, rigettando il ricorso R.G. n. 1160/2018, proposto da alcuni cittadini residenti nel Comune di Galatina e in Comuni limitrofi, così riconoscendo la piena legittimità dei provvedimenti con cui la Regione Puglia e ASL Lecce hanno delineato l’attuale assetto dell’Ospedale di Galatina, poiché in linea con la normativa di riferimento in tema di riordino ospedaliero.
Il Tribunale Amministrativo Regionale, infatti, con questo provvedimento, ha rigettato il ricorso avendo riscontrato la piena rispondenza degli atti rispetto alle previsioni contenute a livello nazionale dallo specifico D.M. n. 70/15, il quale non prevede che gli Ospedali di base, quale è quello di Galatina, debbano essere dotati delle Unità Operative di Cardiologia, Traumatologia e Geriatria.
Peraltro, sempre secondo quanto accertato dal Giudice o, le specialità di Chirurgia Generale e di Ortopedia, presso il Polo Ospedaliero di Galatina, sono regolarmente garantite da “Via Miglietta” tramite specifici posti letto di “chirurgia settimanale” (i cosiddetti week surgery) e quindi, secondo un sistema basato sulla programmazione degli interventi che garantisce la cura dei pazienti e l’efficienza del servizio. Questa programmazione ha garantito, nel 2019, 952 interventi chirurgici.
D’altronde, lo stesso TAR ha parallelamente rilevato che il sistema di assistenza territoriale assicurato dalla ASL attraverso le reti ospedaliere “Hub and Spoke” (in cui rientra anche l’Ospedale di Galatina operativamente e funzionalmente raccordato con gli altri ospedali presenti sul territorio, tra cui il Vito Fazzi in ordine di importanza) e il Servizio 118, sono perfettamente idonei a garantire che i pazienti condotti nell’Ospedale di Galatina possano ricevere immediata diagnosi e, a seconda del caso, essere trattenuti per le relative cure o essere prontamente indirizzati verso il più vicino ospedale più idoneo a trattare la patologia o il trauma del caso.
Infine, i giudici di “Via Rubichi” non hanno omesso di rilevare che – sia pur essendo comprensibile l’interesse di ogni cittadino ad avere un “ospedale di prossimità” – non bisogna però trascurare che nell’ambito del settore dell’assistenza ospedaliera, “…storicamente caratterizzato dall’impiego di ingenti risorse finanziarie, con risultati non sempre all’altezza delle aspettative, soprattutto in termini di efficienza dei servizi” un intervento in chiave organizzativa e di razionalizzazione, anche in base ad adeguati sistemi di assistenza ospedaliera in rete anche per quanto concerne la gestione delle emergenze.
“A ciò – secondo il Tar – ha provveduto il più volte citato d.m. n. 70/15, mediante indicazione delle linee organizzative poi trasfuse negli impugnati provvedimenti regionali e aslini”.
