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Illegittimo il sistema degli impianti di rifiuti “minimi” della Regione Puglia, la sentenza del Tar

by Redazione
26 Febbraio 2023 7:41
in Attualità
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È illegittimo il sistema degli impianti di rifiuti “minimi”, è quanto stabilito dal Tar Milano con una sentenza pubblicata ieri mattina, in accoglimento del ricorso proposto da alcuni operatori pugliesi che avevano contestato la decisione della Regione Puglia di sottoporre gran parte degli impianti regionali di trattamento rifiuti a regolazione.

Il meccanismo era il seguente. La Regione Puglia, sulla base di una delega ricevuta da Arera (l’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente), aveva individuato gli impianti regionali di chiusura del ciclo cosiddetto “minimi”, che avrebbero dovuto garantire il trattamento dei rifiuti urbani regionali a tariffe controllate.

Il sistema era stato contestato dai titolari degli impianti che avevano segnalato molteplici profili di incompatibilità con il quadro normativo di riferimento. Le cause sono state discusse lo scorso 25 gennaio presso il Tribunale Amministrativo Regionale meneghino e ieri è stata pubblicata la prima sentenza che decide i ricorsi.

Sono state accolte le tesi dei difensori degli impianti, gli avvocati Ernesto Sticchi Damiani e Michele Vaira per la Cooperativa Nuova San Michele, Luigi Quinto, Pietro Quinto e Vittorio Triggiani per la società Appia Energy e Bice Annalisa Pasqualone per De Cristofaro.

L’Avvocato Luigi Quinto

Il giudice milanese ha rilevato che “L’intervento operato dall’Autorità presenta molteplici profili di incompatibilità con il quadro normativo di riferimento, tenuto conto che… il predetto intervento non appare riconducibile alle funzioni attribuite all’Autorità dall’art. 1 comma 527 della L. 205/2017. E così la deliberazione di Arera: – ha invaso l’ambito di competenza che il legislatore statale ha assegnato allo Stato ed in particolare al Ministero individuato dall’art. 198 bis del D.lgs. 152/2006 in relazione ai contenuti di cui al Programma nazionale per la gestione dei rifiuti; – ha attribuito, di fatto, alle Regioni poteri che il legislatore statale non ha, recta via, assegnato agli enti regionali (cfr. art. 196 del D.lgs. 152/2006), traslando quanto dovrebbe essere definito in sede nazionale in un ambito locale in piena violazione delle competenze dello Stato (cfr. art. 195 del Codice dell’ambiente), e allontanandosi dall’obiettivo del riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale; – ha sovvertito la logica tipica degli atti programmatori in materia ambientale, e, in generale, nei contesti in cui concorrono competenze ‘multilivello’…. con la deliberazione impugnata, il piano programmatorio di prima istanza è divenuto quello regionale; – attraverso l’esercizio di un potere non attribuitole dalla legge l’Autorità ha determinato un’inversione procedimentale dell’iter di programmazione. Solo dopo l’adozione del Programma nazionale – con l’individuazione in quella sede dei criteri per la qualificazione degli impianti come minimi – l’Arera avrebbe potuto (e dovuto) disciplinare l’ambito tariffario, secondo la competenza che le è attribuita dall’ordinamento”.

L’Avvocato Pietro Quinto

Il Tar ha concluso evidenziando che “non si rinviene alcuna disposizione legislativa che supporti la competenza di Arera nell’individuazione di impianti di chiusura del ciclo “minimi” tra gli impianti di trattamento della frazione organica, inceneritori con e senza recupero di energia e discariche presenti sul territorio”.

“La Regione Puglia – ha commentato l’Avvocato Luigi Quinto, difensore della società Appia Energy – è stata una delle poche regioni ad aver dato completa attuazione al sistema degli impianti minimi delineato da Arera. Per effetto della decisione del Tar, che ha affermato che la definizione degli impianti minimi può avvenire solo in sede nazionale e non in ambito regionale, è venuto meno l’impianto regionale, delineato con il Piano Regionale e con la delibera della Giunta Regionale n. 2251 del 29 dicembre 2021. Gli impianti pugliesi continueranno ad operare nel regime attuale con una differenza tra quelli che trattano i rifiuti urbani indifferenziati e quelli che trattano i rifiuti organici ed i rifiuti speciali. I primi rimangono soggetti al regime concessorio, con aggiornamento delle tariffe di conferimento secondo i meccanismi contrattuali. I secondo ritornano in regime di libero mercato, privi di vincoli sia sotto il profilo tariffario sia sotto il profilo dei flussi. A nessuno di essi potrà essere applicato il regime regolatorio tariffario di Arera”.

Tags: tribunale-amministrativo-regionale
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