Segnalato alla Centrare Rischi della Banca d’Italia senza essere informato, il Tribunale di Lecce dispone la cancellazione

La Prima Sezione Civile con un’Ordinanza ha accolto la richiesta di un imprenditore, dichiarando illegittime le segnalazioni e ordinando la cancellazione.

Tribunale Civile, Via Brenta (ph. Giuseppe Greco)

Aveva chiesto un finanziamento per la propria attività, ma non lo ha ottenuto in quanto segnalato alla Centrale Rischi della Banca d’Italia per alcune rate di un precedente prestito non pagate, di tale procedura, però, non era stato informato e per questo ha proposto ricorso d’urgenza ex art. 700 Cpc innanzi al Tribunale di Lecce, per il tramite dell’Avvocato Alfredo Matranga, al fine di ottenere la cancellazione sia dalla CR della Banca d’Italia che dalla CRIF.

Importante decisione della Prima Sezione Civile del Tribunale di Lecce – presieduta da Piera Portaluri – che, con ordinanza depositata lo scorso 13.2.2021, ha accolto in pieno le tesi del legale dichiarando illegittime le segnalazioni e ordinando a un importante istituto di credito l’immediata cancellazione del nominativo del ricorrente sia dalla CR della Banca d’Italia che dalla Crif.

In particolare, per il Giudice, dopo aver chiarito la differenza tra le due banche dati di informazione creditizia, la Centrale Rischi presso la Banca d’Italia e la CRIF (la prima di natura pubblica e la seconda di natura privata), ha precisato che per l’iscrizione in entrambi i registri la normativa di settore prevede, in ogni caso, la preventiva comunicazione della futura iscrizione da comunicare al segnalato.

Segnalazione che nel caso del ricorrente non è avvenuta, con la conseguente fondatezza del ricorso d’urgenza che il Giudice ha ritenuto meritevole di accoglimento anche in ordine al cosiddetto periculum in mora, precisando come “nella specie è sufficiente osservare che sia la segnalazione negativa sui mancati pagamenti alla CRIF, sia quella alla Centrale Rischi, sono idonee a produrre le medesime conseguenze, incidendo entrambe sulla possibilità di accedere e/o mantenere il credito bancario, le cui conseguenze in via presuntiva possono essere riconosciute in ipotesi di esercizio di attività di impresa”.

Il Tribunale ha quindi ritenuto fondata la tesi secondo la quale, nel caso del ricorrente, esercente l’attività di agente di commercio, l’esistenza della segnalazione a sofferenza determina danni non facilmente quantificabili in punto di accesso al credito ed ordinario svolgimento dell’attività commerciale; pregiudizi che diverrebbero irreparabili durante il tempo necessario ad esperire il giudizio in via ordinaria.



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