Concessioni demaniali, dal Tar di Lecce via libera alla nuova “proroga tecnica”

È quanto emerge da due sentenze rese all’esito di un giudizio promosso dai concessionari di specchi d’acqua prospicenti il porto turistico di Torre Vado nel Comune di Morciano di Leuca, Antonio Quinto e Francesco Baldassarre

È legittima la cosiddetta “proroga tecnica” per le concessioni demaniali marittime in prossimità di scadenza introdotta con il recente decreto legge n. 131 del 16 settembre 2024 (convertito dalla L. 14 novembre 2024, n. 166.) perché è limitata nel tempo e funzionale alla definizione delle procedure di affidamento pubblico delle nuove concessioni.

È quanto emerge da due sentenze rese all’esito di un giudizio promosso dai concessionari di specchi d’acqua prospicenti il porto turistico di Torre Vado nel Comune di Morciano di Leuca, assistiti dagli avvocati Antonio Quinto e Francesco Baldassarre.

L’Avvocato Antonio Quinto

La vicenda ha preso le mosse dal diniego opposto dal Comune di Morciano all’istanza di proroga presentata dai concessionari, sulla scorta delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2021 che, di fatto, avevano bocciato il meccanismo della proroga automatica per la violazione della Direttiva Bolkestein e sulla base di un Piano Regolatore Portuale nel frattempo adottato.

I concessionari hanno adito il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce sostenendo che, in realtà, al tempo della richiesta di proroga era vigente il D.L. n. 198/2022 (convertito in Legge n. 14/2023), che già aveva differito il termine di scadenza delle concessioni in essere al 31 dicembre 2024, non ricadente nelle limitazioni fissate dell’Adunanza Plenaria. È poi accaduto che, nelle more, dopo aver ottenuto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato nell’aprile dello scorso anno, è intervenuto anche il decreto legge n. 131 del 2024, con il quale sono state introdotte nuove disposizioni relative al regime di durata delle concessioni in essere.

Il testo, in particolare, ha previsto una nuova proroga fino al 30 settembre 2027 per consentire la predisposizione delle gare pubbliche, sottoforma, quindi, di “proroga tecnica”. Ebbene, in tale contesto, accogliendo le tesi difensive degli avvocati Quinto e Baldassarre, i giudici leccesi hanno confermato che è compatibile con il diritto dell’Unione Europea la sola proroga “tecnica”, funzionale cioè allo svolgimento della gara pubblica. Affinché possano legittimamente giovarsi di tale proroga le autorità amministrative competenti – e, in particolare, quelle comunali – devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l’iter per la predisposizione dei bandi. Circostanza, questa, che viene in rilievo per il Comune di Morciano di Leuca, dal momento che il Comune ha già adottato gli atti di indirizzo per la predisposizione dei bandi e la conseguente assegnazione delle aree demaniali con gare pubbliche.

Il Tar ha poi chiarito che ad impedire l’operatività della proroga legale non può essere opposto un atto di pianificazione e/o programmazione che non sia stata definitivamente approvato dall’Amministrazione.