Il Tar di Lecce accoglie la domanda di una società, sospesi i provvedimenti di revoca finanziaria

In particolare il Giudice ha ritenuto fondate le tesi dei ricorrenti poiché i provvedimenti erano stati emessi, senza effettuare alcuna istruttoria.

Con l’ordinanza n. 62 del 27.1.2022 la I Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, Presidente Antonio Pasca, Estensore Silvio Giancaspro, ha accolto la domanda cautelare proposta da una società, difesa dagli avvocati Leonardo Maruotti, Elvia Belmonte e Francesco G. Romano, che aveva impugnato due decreti di revoca di finanziamenti, aventi un valore complessivo pari ad oltre 11 milioni di euro.

In particolare, il Tar Lecce ha ritenuto fondate le tesi dei ricorrenti poiché i provvedimenti erano stati emessi, senza effettuare alcuna autonoma autonoma, esclusivamente sulla base di una statuizione di condanna del Tribunale, poi riformata dalla Corte di Appello di Lecce, con l’assoluzione degli imputati.

Inoltre, i giudici di “Via Rubichi”, a fronte della specifica eccezione del Ministero, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo poiché i provvedimenti di revoca impugnati si fondavano su condotte riferibili non soltanto alla fase di erogazione dei contributi, ma anche al momento essenzialmente pubblicistico concernente l’accertamento dei requisiti per la relativa concessione e l’emanazione del provvedimento discrezionale attributivo del beneficio.

Il Tar Lecce, dunque, ha accolto la domanda cautelare dei legali e con ciò ha anche sospeso l’ipoteca legale dell’Agenzia delle Entrate iscritta sulla totalità dei beni della ricorrente, ciò avrebbe paralizzato lo svolgimento dell’attività della società.

La pronuncia è di particolare interesse – oltreché per la consistenza economica del finanziamento, nonché per l’affermata giurisdizione del Giudice amministrativo sulle questioni – perché consente ad una impresa del territorio di riprendere a svolgere regolarmente la propria attività.