
Dopo gli accoglimenti dei ricorsi presentati dai titolari di concessioni demaniali marittime contro le decisioni dei Comuni di Lecce e Castro di non prorogare sino al 31.12.2033, il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce accoglie anche il ricorso proposto da un concessionario di Santa Cesarea Terme.
Il Comune di S. Cesarea era stato uno dei tre comuni salentini che, insieme a quelli di Lecce e Castro, non avevano prorogato le concessioni demaniali sino a tutto il 2033, non dando così attuazione alla legge statale n. 145 del 2018 e privilegiando la normativa europea.
Tutti gli altri, invece, entro il 31.12.2020, avevano optato per la proroga prevista dalla richiamata legge statale.
Con la sentenza, la n. 245, pubblicata nella giornata di ieri, venerdì 12 febbraio 2021, il i giudici di Via Rubichi (Presidente Pasca e Relatore Manca) con l’accoglimento del ricorso proposto dalla Società “La Baia dei Venti Srl), assistita dagli avvocati Alfredo Matranga e Gabriele Presicce, ha messo la parola fine alla delicata questione, aggiudicando così il primo round ai concessionari.
Attraverso il ricorso i legali avevano censurato i provvedimenti con cui il Comune di Santa Cesarea aveva negato al concessionario la proroga sino al 2033 per i seguenti motivi: violazione dell’art. 1 commi 682 e ss. della L. n. 145/2018 (Legge Finanziaria 2019) e dell’art. 182 comma 2 della L. n. 77/2020 (di conversione del c.d. Decreto Rilancio); eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto, difetto di motivazione e di istruttoria; disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.
Con il provvedimento il Tar ha accolto in pieno il ricorso ritenendo “che sulle questioni poste con il ricorso in esame la Sezione si è di recente, in più occasioni, pronunciata, con argomenti che questo Collegio condivide e fa propri quali parti integranti della presente motivazione”.
In particolare, per i Giudici Amministrativi “L’orientamento espresso dalla Sezione (V., tra le altre, T.A.R. Puglia Lecce, sentenze n. 1321/20 e n. 1322/20) si incentra su quattro elementi o principi: 1) il principio di completezza dell’ordinamento giuridico, 2) il concetto di “disapplicazione”; 3) il principio di gerarchia della scala delle fonti del diritto; 4) la natura non auto-esecutiva della “direttiva servizi”.
In definitiva è stato accolto il ricorso e, per l’effetto, annullati i provvedimenti impugnati, dichiarando il diritto del ricorrente a conseguire la proroga del titolo concessorio ex art. 1, comma 682, della Legge n. 145/2018, ribadendo ancora una volta il principio per cui la legge statale, in assenza di una norma di recepimento, prevale su quella comunitaria.
(Immagine tratta dal profilo facebook de “La Baia dei Venti”