Consiglio di Stato impone alla Asl l’attivazione del servizio di trasporto dei pazienti di tre centri diurni

Quella dei Giudici di “Palazzo Spada”, è prima decisione sul diritto al trasporto dei centri diurni per persone non autosufficienti.

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Il Consiglio di Stato impone all’Azienda Sanitaria Locale di Lecce di attivare il servizio di trasporto per gli utenti dei centri diurni per non autosufficienti “Il Secolo” di Racale, “San Gabriele” di Tuglie ed “Elisi” di Galatone. Si tratta della prima decisione sul diritto al trasporto dei centri diurni per persone non autosufficienti.

I fatti

L’art. 46 della Legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 assegna alle Asl competenti per territorio il compito di garantire il servizio di trasporto degli utenti disabili dei centri diurni socio-riabilitativi contrattualizzati con le Asl.

I centri diurni per non autosufficienti “Il Secolo”, “San Gabriele” ed “Elisi”, dopo aver erogato, a loro esclusiva cura e spese, pur non essendovi tenuti, l’ulteriore servizio di trasporto assistito domiciliare dei propri pazienti in una dichiarata ottica meramente solidaristica e all’esclusivo fine di garantire a questi ultimi di sottoporsi ai trattamenti socio-sanitari e riabilitativi di cui i propri pazienti hanno estrema urgenza, non intendendo più svolgere il trasporto, poiché in perdita, fonte di responsabilità e comunque non di loro competenza, hanno diffidato “Via Miglietta” a prendere in carico il servizio di trasporto dei pazienti dei propri centri diurni.

A fronte della protratta inerzia dell’Azienda, diversi pazienti dei tre centri e i medesimi centri si sono rivolti al Tar del capoluogo che, nei mesi scorsi, ritenendo che gli utenti non autosufficienti non fossero necessariamente disabili, in quanto affetti da demenza con bassa necessità di tutela sanitaria e non affetti da gravi deficit motori, ha respinto la loro richiesta di attivazione del servizio di trasporto.

Tuttavia i ricorrenti non si sono dati per vinti e, con l’Avvocato Paolo Gaballo, si sono rivolti al Consiglio di Stato.

Negli appelli cautelari il legale ha sostenuto che i non autosufficienti rientrano nel genus dei disabili che hanno diritto al trasporto, da parte dell’Asl e che l’art. 46 della Legge regionale n. 4 del 2010 si applica a tutte le strutture che erogano trattamenti socio riabilitativi, compresi, quindi, i centri per non autosufficienti disciplinati dal regolamento regionale n. 4 del 2019.

Nella giornata di ieri il Consiglio di Stato, condividendo le tesi di Gaballo, ha accolto gli appelli cautelari dei pazienti non autosufficienti e dei tre centri diurni.

In particolare il massimo organo della giustizia amministrativa (Presidente Greco, relatore Marra), ritenendo che le argomentazioni degli appellanti attengono al diritto costituzionale alla salute, inquadrando come disabili i soggetti non autosufficienti e ritenendo “senz’altro prevalenti le esigenze di tutela dei pazienti disabili” dei tre centri diurni, ha imposto all’Asl Lecce di adottare, nelle more della trattazione del merito dei giudizi, “ogni misura idonea ad assicurare l’espletamento del servizio di trasporto per i pazienti le cui patologie rendano difficili gli spostamenti”.

Le tre decisioni del Consiglio di Stato rivestono particolare importanza, essendo le prime sulla materia del diritto al trasporto dei pazienti dei centri diurni per non autosufficienti.



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