La variante urbanistica della zona artigianale del Comune di Maglie è legittima: quella zona può essere utilizzata anche per scopi commerciali e direzionali (centri per logistica di deposito, magazzinaggio, trasporto e spedizione).
Si chiude definitivamente una lunga battaglia legale tra una società e l’Amministrazione magliese, che prese il via nel 2014 quando il Consiglio comunale approvò una variante al piano di lottizzazione della zona.
I fatti
Con quella variante il Comune aveva qualificato la zona artigianale come “zona mista”, destinandola, appunto, a usi commerciali e direzionali e al suo interno aveva confermato il lotto della società ricorrente quale area destinata a servizi (spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico e parcheggi). Ne scaturì un contenzioso anche con la Regione Puglia, che aveva annullato la delibera di approvazione.
Il ricorso al Tar
Ne scaturì, quindi, un ricorso al Tribunale Amministrativo al termine del quale l’Ente di via Capruzzi fu sconfitto dinanzi al Tar. Il Giudice, accogliendo le tesi degli avvocati del Comune Luciano Ancora e Pier Luigi Portaluri, stabilì infatti la piena legittimità della scelta urbanistica del 2014, poiché già l’originario piano di lottizzazione del 1992 consentiva le zone miste, sebbene entro determinati limiti.
A sua volta, la società proprietaria dell’area aveva in primo e secondo grado sostenuto l’illegittimità della variante in quanto, a suo dire, in contrasto con le previsioni del piano regolatore. Il suo ricorso era stato tuttavia rigettato dal Tar, come adesso dal Consiglio di Stato con la sentenza delle scorse ore.
I giudici di Palazzo Spada hanno ribadito la non necessità di una preventiva modificazione delle previsioni del piano regolatore, confermando invece la correttezza della posizione a suo tempo espressa dal Tar Lecce.
“D’altra parte – scrivono ancora i magistrati romani – le dotazioni ipotizzate non si riferiscono al lotto di proprietà della società appellante (sul quale è stata disposta la conferma della preesistente destinazione a servizi), ma si limitano a prevedere obblighi di reperimento delle superfici a parcheggio all’interno di ciascun lotto o relativa monetizzazione a carico di ciascun lottizzante, nel caso in cui venga dimostrata l’impossibilità di reperire tali aree all’interno del lotto: tale previsione (programmatica e generale) – conclude il Consiglio di Stato – non è in alcun modo concretamente e direttamente lesiva dell’interesse specifico della società ricorrente.
“Si chiude finalmente una contesa giurisdizionale che ha condizionato molto lo sviluppo di una città come Maglie, fra le più produttive dell’intero Salento”, commentano gli avvocati Ancora e Portaluri. “Fa bene sperare che tutto questo avvenga in un periodo storico nel quale presto sarà davvero indispensabile avere strumenti urbanistici adeguati alle aspettative di crescita”.
Soddisfazione esprime anche il Sindaco di Maglie Ernesto Toma: “Ringrazio i nostri concittadini Pier Luigi Portaluri e Luciano Ancora, che così brillantemente hanno difeso una giusta iniziativa municipale tesa a consentire agli imprenditori, soprattutto in un momento così difficile, la possibilità di avviare nuove iniziative economiche”.
