
Con recentissima sentenza (la n. 3024 del 21 giugno scorso), infatti, il giudice di pace di Lecce, avv. Anna Maria Cosi, ha accolto l'ennesimo ricorso proposto da un automobilista leccese avverso un verbale elevato dalla PM del capoluogo per transito, senza autorizzazione, in zona a traffico limitato. Non c'è la prova dell'avvenuta violazione del codice della strada da parte del ricorrente. Non solo il comune di Lecce non avrebbe provato in giudizio l'omologazione del sistema SIRIOS – utilizzato per la rilevazione dell'infrazione in contestazione come prescritto dal dpr n. 250 del 1999 art. 7 nonché dalle norme UNI 10772 – ma peraltro l'amministrazione ha prodotto in giudizio delle foto che riproducono esclusivamente la targa del veicolo sanzionato, senza alcuna indicazione riguardante, ad esempio, il tipo e il colore dell'auto stessa.
Il Comune si è difeso sul punto adducendo il rispetto della privacy. È stato però di avviso contrario il giudice onorario che, aderendo pienamente alle tesi dei difensori del ricorrente l'Avv. Alfredo Matranga e il Dott. Gianluca Renna, ha accolto anche le censure riguardanti la violazione delle norme sulla privacy da parte del comune di Lecce. In particolare, si legge nella sentenza, nonostante l'art. 4 n. 1 del citato decreto preveda che il Sindaco debba nominare un responsabile per la gestione e il trattamento dei dati; l'amministrazione, viceversa, nel verbale impugnato ha precisato che la documentazione fotografica è depositata presso l'ufficio ZTL mentre la fotografia depositata agli atti risulta elaborata da SPA, società certamente estranea – in assenza di prova – al comune.
Per il giudice, da ciò ne consegue che tale comportamento implichi anche la violazione dell'art. 4 n. 3 del detto decreto, che stabilisce come gli impianti debbano essere gestiti direttamente dagli organi di Polizia e durante il funzionamento devono essere nella disponibilità degli stessi.
Conclude infine la sentenza osservando come "il rilievo fotografico depositato agli atti dal Comune di Lecce non può essere considerato da solo prova sufficiente della infrazione anche in considerazione del fatto che lo stesso non identifica la violazione al momento della sua commissione.
Quindi si può concludere affermando che non vi è prova in ordine alla corretta installazione e al legittimo funzionamento dell'apparecchiatura, né vi è prova sulla effettiva infrazione".