Lanciò un fumogeno durante la partita di calcio Lecce-Spezia? Assolto un tifoso salentino

Il giudice ha accolto la tesi difensiva dell’avvocato Paolo Spalluto, difensore dell’imputato. La pubblica accusa aveva invece chiesto la condanna di M.E., 52enne di Squinzano

Arriva l’assoluzione per un tifoso del Lecce, accusato di avere lanciato un fumogeno, durante la partita di calcio.

M.E.., 52enne di Squinzano era imputato perchè, nel corso dell’incontro Lecce – Spezia, dell’11 maggio 2019 (quella che sancì il ritorno in Serie A, per gli uomini di Liverani), all’interno dello Stadio “Via del Mare”, dal settore “tribuna centrale superiore” lanciava un fumogeno verso la pista di atletica adiacente al terreno di gioco, creando pericolo per le persone presenti, e deteneva un altro artifizio pirotecnico inesploso.

Al termine del processo, il giudice monocratico Valeria Fedele, ha assolto l’imputato.

Il Pubblico Ministero di udienza aveva chiesto la condanna ad 1 anni e 4 mesi di reclusione.

Il giudice ha invece accolto la tesi difensiva. L’avvocato Paolo Spalluto, difensore dell’imputato, ha dimostrato che il lancio poteva al più avvenire nella zona dell’ultimo anello della Tribuna Centrale Superiore, che non vedeva la presenza di pubblico, o sulla pista di atletica anche questa sprovvista di presenza di pubblico non potendo in concreto manifestarsi pericolosità per la pubblica incolumità. La difesa ha anche evidenziato che l’ art. 6 ter L. 401 del 1989 parla di strumenti per l’emissione  di  fumo  o  di  gas visibile, con una esagerazione legislativa poiché anche un innocuo fiammifero potrebbe essere, per iperbole e paradosso, idoneo ad integrare la fattispecie.

Ora sarà richiesta l’immediata revoca del Daspo (applicato per 1 anno) poiché il semplice possesso di un “fumogeno” non può giustificare l’emissione del provvedimento del Questore, in quanto il reato previsto dall’art. 6 bis della medesima legge, la cui commissione rappresenta uno dei presupposti per l’applicazione della misura interdittiva del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche, punisce solo il lancio di corpi contundenti o di altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, che possono creare un pericolo per le persone, non anche il porto di tali oggetti.



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