Il Tribunale Lecce, Seconda Sezione Penale, ha assolto il Geom. Sebastiano Nicoletti, Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Parabita dall’accusa di mancata vigilanza in relazione alle vicende che hanno riguardato una serie di opere edilizie realizzate su un fabbricato di proprietà privata a ridosso del Castello dei Ferrari e che avrebbero potuto, secondo l’ipotesi accusatoria, pregiudicare la tutela del bene culturale.
Al dirigente, assistito in giudizio dagli avvocati Pietro e Antonio Quinto, la Procura della Repubblica di Lecce aveva contestato il reato di omissione d’atti d’ufficio perché, nel marzo 2017, non sarebbe intervenuto nel bloccare i lavori su un fabbricato di vecchia costruzione collocato ai piedi del Castello e all’interno del relativo perimetro allorquando era in corso il procedimento di imposizione del vincolo culturale da parte della Direzione Regionale del Mibact e che aveva ad oggetto anche la valutazione di interesse culturale del fabbricato.

Il dirigente non avrebbe, poi, fornito tempestivi chiarimenti alla Soprintendenza in merito ai lavori e non sarebbero state fornite le necessarie informazioni in merito all’iter autorizzativo delle opere, oltre a eventuali provvedimenti adattati dall’Amministrazione Comunale per la salvaguardia dell’integrità del Castello e delle sue pertinenze.
All’esito dell’istruttoria dibattimentale, la Seconda Sezione Penale del Tribunale (Presidente Todaro) ha assolto il tecnico comunale con la formula “perché il fatto non sussiste”, disattendendo l’impianto accusatorio.

Sono state, quindi, condivise le argomentazioni difensive dei legali che hanno dimostrato in giudizio la perfetta coerenza dell’operato del dirigente che, all’indomani dell’avvio del procedimento di vincolo, aveva diramato una circolare alla Polizia Municipale per la vigilanza di ogni attività sulle aree di pertinenza del Castello, evidenziando altresì che il reato omissivo previsto dall’art. 328 del codice penale può trovare applicazione soltanto nei rapporti tra pubblica amministrazione e privato cittadino, mentre non può essere richiamato nel dialogo tra due soggetti pubblici.
Le motivazioni saranno rese note tra 90 giorni. La stessa decisione ha chiuso anche il capitolo sui lavori abusivi eseguiti sul fabbricato con una pronuncia di prescrizione. È stato invece assolto per non aver commesso il fatto il tecnico che per conto del proprietario del fabbricato aveva presentato la pratica di sanatoria per quei lavori. Unica condanna (di un anno, pena sospesa) per il proprietario in relazione alla indicazione della data di fine lavori contenuta nella dichiarazione presentata al Comune, giudicata falsa.
