Dichiara di essersi spostato per comprare le mascherine, ma era falso. Assolto un giovane: “non è reato”

Si tratta di una delle prime sentenze sulla dibattuta questione delle autocertificazioni, destinata a fare giurisprudenza.

Arriva l’assoluzione per un cittadino accusato di aver dichiarato il falso, esibendo l’autocertificazione per giustificare l’allontamento dalla propria abitazione e lo spostamento in un altro paese, nel periodo in cui la Puglia si trovava in zona rossa a causa dell’emergenza da covid-19.

Il giudice monocratico Stefano Sernia, richiamando l’articolo 129 del codice penale, ha assolto prima della conclusione del processo, un giovane di un paese della Grecìa Salentina, dal reato di falsità ideologica commessa da privato, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il giudice ha dunque accolto la tesi difensiva avanzata dall’avvocato Donato Amato.

Si tratta di una delle prime sentenze sulla dibattuta questione delle autocertificazioni, destinata a fare giurisprudenza.

I fatti

La vicenda risale a pochi mesi fa, quando la Puglia era in zona rossa, nel pieno della seconda ondata da covid -19. Il giovane si era spostato dal proprio paese verso uno limitrofo. Era stato fermato dai carabinieri ed aveva esibito l’autocerticazione. Si era giustificato affermando di essersi spostato perché nel proprio paese non trovava le mascherine e voleva raggiungere la farmacia dove poterle acquistare.

I carabinieri avevano poi effettuato degli accertamenti, da cui era emerso che quel giorno la farmacia in cui diceva di recarsi il giovane era chiusa. E successivamente era finito sotto processo, ma è stato assolto prima della conclusione dello stesso.

Secondo il giudice Sernia va rilevato come: “nessuna disposizione di rango primario o anche solo secondario, ma avente valore normativo abbia previsto che i cittadini dovessero o potessero giustificare con dichiarazione sostitutiva le ragioni dell’allontamento dalla propria abitazione, quando questo era condizionato alla ricorrenza di motivi giustificatori”. E il giudice sottolinea che “l’autodichiarazione in oggetto non è prevista da alcuna fonte normativa”.



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