Il direttore de "ilfattoquotidiano.it", Peter Gomez non era tenuto a pubblicare la rettifica su ll'articolo riguardante il politico salentino Fabrizio Camilli. Il giudice Federica Sferzi Barolo accogliendo la tesi difensiva, tra gli altri dell'avvocato Mario Rossi, ha rigettato il ricorso di Camilli, perché ritenuto infondato.
Il candidato nelle liste di Forza Italia alle ultime elezioni regionali per la Puglia, a fine maggio di quest'anno adiva il Tribunale Civile di Lecce con un ricorso d'urgenza, perché ordinasse al direttore responsabile della "versione" on-line del Fatto Quotidiano, Peter Gomez, la disdetta di una notizia apparsa sul sito, in data 16 maggio.
Nell'articolo a firma della giornalista Mary Tota, "Elezioni Regionali 2015: Puglia, quando gli impresentabili sono pochi (13) ma buoni" si faceva riferimento a Fabrizio Camilli, poiché si affermava: "il primo (Camilli n.d.r.) coinvolto anni fa nell'inchiesta sul furto di gasolio in aziende pubbliche: arrestato con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata ad evadere le tasse sulle accise, ha patteggiato la pena". Camilli chiedeva di poter chiarire le ragioni soggettive che lo avevano spinto al patteggiamento. La sua richiesta non venne accolta dal direttore Gomez e da lì, la decisione di rivolgersi al Tribunale Civile di Lecce.
Il giudice Sferzi Barolo ha rigettato il ricorso, sottolineando la correttezza dell'operato del giornale, il quale ha riportato un fatto corrispondente al vero, vale a dire il patteggiamento del dott. Camilli. Il Tribunale ha anche chiarito che l'istituto della rettifica ad una notizia di stampa può essere imposto, tutte le volte in cui il giornale abbia pubblicato una notizia non corrispondente al vero o lesiva della dignità, dell'onore o anche solo dell'identità personale del soggetto coinvolto.
Il giudice sottolinea poi che "l'attuazione di una tale diritto non è rimessa alla discrezionale valutazione del direttore del mezzo, ma deve avere corso, tramite la pubblicazione della rettifica, in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti con i soli limiti stabiliti dalla legge stessa". Nel caso specifico di Camilli, però, non poteva essere preteso dall'interessato di chiarire le ragioni personali che lo avevano spinto ad una determinata "scelta processuale".
