Licenziato per assenza dal lavoro dopo il trapianto di fegato. Il provvedimento viene sospeso

A causa di lunghe assenze da lavoro un uomo viene licenziato, ma il provvedimento è¨ stato sospeso in quanto le assenze sono giustificate dalla malattia. L’uomo infatti ha subito un trapianto di fegato ed è¨ ancora all’ospedale di Casarano.

L’uomo, in forze presso il nosocomio di Casarano, è stato raggiunto dal provvedimento per assenza prolungata senza giustificazione. Ma Mellone annuncia “Il provvedimento è stato sospeso fino a nuovi approfondimenti” e blocca un’altra eventuale fuga di notizie.

La notizia si è diffusa nei giorni scorsi ed è ribalzata agli onori della cronaca la vicenda di un dipendente dell’ospedale Ferrari di Casarano, il quale, costretto ad un trapianto di fegato, sarebbe stato raggiunto dal provvedimento di licenziamento emesso dall'Ufficio Provvedimenti Disciplinari, per assenza ingiustificata oltre i 3 giorni lavorativi.

In relazione al caso, la Asl, con una nota del direttore generale, Valdo Mellone, ha voluto precisare che il provvedimento è “ad oggi ancora privo di efficacia, non essendo stato ancora adottato da questa Direzione”.

Il tutto, si legge ancora, “anche a seguito dell'interessamento del Presidente Vendola e dell'Assessore  Gentile”. L’Azienda, comunque, “si riserva espressamente, previo riesame integrale del caso, di agire nei confronti di chi ravvisasse aver scientemente comunicato ai media dati inesatti, pur essendo a conoscenza di ogni circostanza, inducendo letture “orientate” in danno d’immagine e della imparzialità ed obiettività di questa Pubblica Amministrazione”.

Di seguito il provvedimento emesso dalla Direzione Asl:
In relazione alla delicatezza del caso, con riferimento al percorso clinico del lavoratore interessato, nonchè all’emergere di circostanze che, riportando ad errori di terzi, potrebbero apparire come elementi di mitigazione della infrazione contestata (assenza ingiustificata dal servizio per più di tre giorni), pur nel rigore della norma ex art. 55 quater, comma 1, lettera b del D.Lgs. 165/2001 s.m.i. che commina il licenziamento come conseguenza di assenze ingiustificate superiori a 3 giorni nel biennio; pur apparendo il provvedimento adottato dall'U.P.D., allo stato degli atti, immune da vizi o imperfezioni e non provvisto di discrezionalità alcuna a norma di legge, si dispone: la sospensione per approfondimento istruttorio del provvedimento di risoluzione del contratto individuale di lavoro adottato dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari in data 14 novembre 2013 nei confronti del sig. ….(omesso)….., che legge per conoscenza;  la riconvocazione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari per l’approfondimento della rilevanza disciplinare, in termini attenuativi, dell’affidamento fatto dal lavoratore interessato su eventuali erronee indicazioni di terzi (organizzazione sindacale) chiamati a fornire assistenza e tutela, nonché della sussistenza e rilevanza, al medesimo fine, di eventuali ritardi della amministrazione aziendale nella diffida a riprendere servizio; il mantenimento temporaneo in servizio del lavoratore interessato sino a definizione istruttoria del procedimento.”



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