Per la caduta di un pedone da un marciapiede dissestato è giunta, in queste ore, la condanna in appello nei confronti del Comune di Campi Salentina. La sentenza è stata commentata anche Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, associazione da sempre vicina alle problematiche dei cittadini.
Secondo quanto ricostruito durante il processo, l’uomo era inciampato in un cordolo del marciapiede distaccato di circa 3-4 centimetri. Le testimonianze e i rilievi fotografici hanno confermato uno stato di “degrado strutturale diffuso”, caratterizzato da crepe, disconnessioni e avvallamenti nel manto stradale. Nonostante il Giudice di Pace avesse inizialmente rigettato la domanda di risarcimento, il Tribunale, in sede di appello, ha ribaltato il verdetto, riconoscendo la responsabilità oggettiva dell’ente comunale come custode del bene pubblico.
Tuttavia, il risarcimento finale non è stato integrale. Il giudice ha, infatti, applicato il principio del concorso colposo del danneggiato. Sebbene la strada fosse oggettivamente pericolosa, la sentenza sottolinea come l’incidente sia avvenuto in una zona dotata di illuminazione pubblica funzionante. Secondo il Tribunale: «Stanti le evidenti condizioni fatiscenti della strada… l’attore avrebbe potuto adottare maggiore prudenza». In altre parole, il pericolo era talmente visibile che il pedone avrebbe dovuto prestare più attenzione. Per questo motivo, il Giudice ha ritenuto equo attribuire la responsabilità dell’evento al 50% tra il Comune e il cittadino.
In base alla perizia medica, che ha riscontrato un danno all’integrità psico-fisica del 2% (trauma distorsivo al ginocchio sinistro), il danno totale biologico e morale è stato calcolato in circa 4.593 euro. Per effetto del concorso di colpa, il Comune di Campi Salentina è stato condannato a pagare la metà della somma, ovvero 2.466,92 euro.
Per l’avvocato Vincenzo Matranga, difensore del danneggiato, questa pronuncia ribadisce che i Comuni non possono esimersi da responsabilità per incuria stradale, anche se il pericolo è “percepibile”: non integra caso fortuito un uso ordinario del marciapiede, né si può pretendere che i pedoni transitino in carreggiata per evitare rischi.
