Superperizia Gasdotto Tap: “Non applicabile la normativa Seveso”

Il documento è stato depositato nelle scorse ore. Ora i consulenti dovranno relazionare dinanzi al gip, nel corso dell’incidente probatorio.

È stata depositata, nelle scorse ore, la superperizia relativa al Gasdotto Tap. I consulenti erano chiamati a pronunciarsi sulla reale quantità di gas presente nel terminale di ricezione del gasdotto. Essi avrebbero però stabilito che Tap, non è uno stabilimento, dunque, la normativa Seveso non va applicata.

Nello specifico, ecco  i quesiti posti al team di esperti e le relative risposte
Ci sono motivi tecnico-amministrativi per cui c’è un frazionamento dell’opera tra Tap e tratto Snam? “All’interno del quadro normativo, risulta che il progetto dell’infrastruttura di interconnessione in esenzione e quello dell’infrastruttura di connessione alla reti di trasporto nazionale sono progetti separati (almeno in parte, sequenziali)”.
L’opera va considerata come funzionalmente unitaria da un punto di vista tecnico? E alle unità tecniche dei due metanodotti si applicano le prescrizioni Seveso? “Anche se la funzione delle due parti è la medesima, i due progetti hanno nella sostanza delle finalità diverse” e il “prt” non è uno stabilimento secondo la definizione del d.gs.105/2015…Non vi è alcun elemento tecnico che possa indurre a una diversa interpretazione del sistema in termini di Direttiva Seveso qualora i due progetti fossero interpretati come opera unitaria o cumulativa o sequenziale”.
I due progetti Tap e Snam andavano valutati unitariamente? “Nessun obbligo in tal senso c’era per quanto attiene la progettazione tecnico ingegneristica e per la Seveso”.
I periti si soffermano poi sugli effetti ambientali e paesaggistici:” se dal punto di vista amministrativo si poteva procedere separatamente, dal punto di vista della valutazione ambientale-paesaggistica “avrebbe dovuto essere predisposta parte dello studio con la finalità di una valutazione complessiva dell’opera fino alla connessione con la rete nazionale, con un approccio almeno di massima; oppure avrebbero dovuto essere trovate altre soluzioni per giungere allo stesso risultato tecnico”.
L’unitarietà del progetto e la valutazione cumulativa di impatti ambientali e rischi per l’incolumità avrebbero comportato uno sforamento della soglia di 50 t? “La soglia massima di 50 t non risulta pertinente”, scrivono i periti, poiché il progetto unitario avrebbe comunque riguardato il trasporto di sostanze pericolose in condotte”.
A fronte di una eventuale valutazione unitaria del progetto, il terminale di Tap e l’impianto di Snam possono essere qualificati come “stabilimenti complessi”? “Entrambi non sono stabilimenti e perciò non sono assoggettabili” al.
La normativa Seveso è stata applicata nei casi di altri prt connessi a gasdotti di importazione dall’estero già realizzati in Italia e Europa? “Non sono state trovate in Italia o in Europa, strutture tecnologiche analoghe al terminale Prt di Tap in cui sia stata applicata una qualche forma di direttiva Seveso”.

Ora i periti dovranno relazionare dinanzi al gip, nel corso dell’incidente probatorio.

Il giudice Cinzia Vergine, nelle scorse ore, ha detto No alla revoca di un consulente tecnico, rigettando l’istanza della Procura. Dunque, la superperizia è andata avanti con lo stesso team nominato nei mesi scorsi.

Invece, il sostituto procuratore Valeria Farina Valaori, come formalizzato nella richiesta, riteneva Fabrizio Bezzo, ingegnere e docente dell’Università di Padova, incompatibile con la nomina. Infatti, occorre ricordare, la Procura leccese aveva “accolto” l’istanza del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che chiedeva al gip la revoca del suddetto consulente.

Nell’istanza veniva, infatti, segnalato il rapporto di stretta conoscenza tra Fabrizio Bezzo ed il professore Giuseppe Maschio (della stesso Dipartimento), consulente di Tap.

L’inchiesta.

Tap riteneva che non verranno superate le 48,6 tonnellate e dunque si è al di sotto dei limiti di applicazione della normativa Seveso, pari a 50 tonnellate. I sindaci chiedevano di considerare il gasdotto come un unico impianto che parte da San Foca ed arriva a Mesagne, il che porterebbe ad uno sforamento di quei limiti.

Gli indagati rispondono dell’ipotesi di reato di truffa ai danni dello Stato.



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