Primo consiglio comunale senza Flavio Fasano, il Consiglio di Stato conferma la decisione del Tar: ‘è legittimo’

Il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta di decreto urgente avanzata da Flavio Fasano contro il Comune di Gallipoli, confermando l’ordinanza del TAR di Lecce che giudicava legittimo l’operato del Sindaco Minerva.

La Legge Severino si era abbattuta su Flavio Fasano, che nel ballottaggio contro Stefano Minerva, aveva perso la possibilità di sedere sullo scranno più alto di Palazzo Balsamo, come un fulmine a ciel sereno. Il consigliere comunale, considerato ineleggibile per la condanna in primo grado nel processo Galatea2, era stato sospeso dalla carica da un provvedimento a firma del Prefetto di Lecce così come prevede la contestata legge entrata in vigore nel novembre del 2012 durante il governo di Mario Monti. Il Tribunale di Lecce accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato 57enne, lo aveva reintegrato nel consiglio comunale della Città Bella, permettendogli così di tornare a sedere tra i banchi.
  
Da qui, la decisione di impugnare anche gli atti di convocazione dell’assise civica. Fasano, infatti, si era rivolto al Tar per chiedere l’annullamento del primo Consiglio, al quale non aveva partecipato perché sospeso. Il Giudice amministrativo però aveva giudicato legittimo l’operato del Sindaco Minerva che non lo aveva convocato. L’avvocato Pietro Quinto, difensore del Comune, aveva fatto notare infatti il carattere vincolato del provvedimento prefettizio e l’impossibilità per il primo cittadino e il Consiglio Comunale di disattenderlo, indipendentemente dalle vicende successive sulla legittimità dello stesso decreto prefettizio. In altre parole, nella seduta non poteva intervenire un consigliere sospeso dalle funzioni.
  
Fasano ha proposto un appello al Consiglio di Stato, invocando una tutela cautelare urgente con un decreto monocratico del Presidente. Quinto ha evidenziato non solo l’infondatezza in termini giuridici della pretesa dell’appellante, ma anche la carenza dei presupposti della estrema urgenza per poter conseguire un decreto monocratico senza contraddittorio, considerato che oggetto del contendere era l’avvenuto svolgimento della prima seduta del Consiglio Comunale in cui peraltro erano state adottate numerose deliberazioni, fra le quali la nomina del Presidente del Consiglio, neppure impugnate in sede giurisdizionale amministrativa.
  
Questo punto di vista è stato condivisa dal Presidente della 3^ Sezione del Consiglio di Stato che ha motivato il rigetto dell’istanza cautelare affermando la mancanza di elementi tali da rendere ammissibile una misura monocratica cautelare ben potendo le deduzioni dell’appellante essere esaminate nell’ordinaria sede collegiale e nel rispetto del principio del contraddittorio.
  
È stata così fissata l’udienza del 6 ottobre e in quella occasione i Giudici di Palazzo Spada decideranno sull’appello proposto dal Fasano avvero l’ordinanza di rigetto già emessa dal TAR Lecce. La vicenda registrerà nel frattempo una serie di ulteriori aggiornamenti sia innanzi al Giudice Ordinario ove si discuterà il reclamo dell’Avvocatura dello Stato proposto per conto del Prefetto sulla persistente validità del decreto di sospensione e sia sulle iniziative che assumerà il Presidente del Consiglio comunale di Gallipoli per la convocazione della nuova assise comunale.



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